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Avvocati, liquidazione compenso: quando il Giudice deve motivarla?

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La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 3357del 3 febbraio 2022 torna a parlare della liquidazione del compenso degli avvocati (http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/). In punto, ribadisce che i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6"- 2, 19 novembre 2021, n. 35591).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale che ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. In buona sostanza, il motivo della impugnazione ha oggetto la denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 13 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, 2, 4 e 11 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver liquidato il giudice di appello i compensi spettanti al ricorrente, in sede di condanna dell'amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese giudiziali in suo favore, in misura inferiore agli importi minimi dei parametri tabellari in relazione al valore della controversia, senza tener conto delle nota spese prodotta. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di cassazione.

La decisione della SC

Innanzitutto i Giudici di legittimità fanno rilevare che sebbene sia venuto meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, l'introduzione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2004 per la determinazione del compenso degli avvocati, ha dettato dei criteri di orientamento per individuare la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Ne consegue che, nella liquidazione giudiziale del compenso, il giudice, ove decida di scostarsi dai parametri medi, sarà tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6"- 2, 19 novembre 2021, n. 35591). In particolare, la Corte di Cassazione spiega che l'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge soltanto a fronte del deposito, ad opera di quest'ultima, di una nota specifica recante l'indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n. 8824; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6^-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076). 

Nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l'importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr. Cass., Sez. 6^-, 21 febbraio 2017, n. 30716; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076). In buona sostanza, la nota spesa di cui all''art.75 disp. att. cod. proc. civ. costituisce un limite al potere del giudice nella liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa. E ciò in considerazione del fatto che quando è depositata una nota spesa, il giudice non può attribuire una somma superiore rispetto all'importo indicato nella predetta (Cass., Sez. 6^-3, 14 maggio 2013, n. 11522; Cass., Sez. 6"- 1, 5 marzo 2020, n. 6345). A tal proposito è stato infatti affermato che «una cosa è che, pure in mancanza di una espressa istanza in tal senso, il giudice abbia il potere di riconoscere alla parte vittoriosa il diritto ad essere rimborsata delle spese sostenute nel processo. Altra cosa è che egli abbia il potere di liquidare spese ed onorari in misura superiore a quella di cui la parte chiede il rimborso nella nota delle spese (..). (..) Attraverso la nota delle spese, la parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice. Ne consegue che qualora il giudice liquidi spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore rispetto a quelle richieste la pronuncia dovrà essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole voci della nota. In altri termini, il giudice non può oltrepassare quanto è domandato (art. 112 cod. proc. civ.)» (Cass., Sez. 6^ -3, 14 maggio 2013, n. 11522). Orbene, tornando al caso di specie, il giudice di merito, nonostante la "nota spese" depositata dal ricorrente, si è notevolmente discostato in minus sia dalle richieste ivi contenute che in relazione ai parametri medi ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, limitandosi ad una liquidazione cumulativa per il duplice grado del giudizio tributario in misura del tutto inadeguata e irrisoria. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni su svolte, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorso, in punto di liquidazione delle spese giudiziali, è fondato e, per tal verso, hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 

 

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