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Ordinanze di demolizione: come devono essere motivate?

Ordinanze di demolizione: come devono essere motivate?

Con la sentenza n. 4577 dello scorso 2 luglio, la II sezione del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui si disponeva la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso per costruire.

Rigettando il ricorso del proprietario che si doleva di un insufficiente percorso motivazionale del provvedimento impugnato, il Collegio ha ricordato che "i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono sufficientemente motivati ed istruiti con riguardo all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il proprietario di un terreno realizzava in una zona agricola, in assenza di permesso di costruire , vari manufatti consistenti in un capannone di circa 640 mq., in due immobili di circa 43 mq. ciascuno, in muri di recinzione in cemento armato.

Il Comune provvedeva, quindi ad irrogare la sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione delle opere abusive. 

Ricorrendo al Tar, il ricorrente impugnava l'ordinanza di demolizione e le relazioni tecniche in essa richiamate, eccependo violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria.

In particolare, l'uomo rilevava l'assenza della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione in relazione alla normativa urbanistico-edilizia ritenuta violata e alla consistenza delle opere abusive, non avendo l'amministrazione indicato i punti di contrasto con tale normativa né avendo specificato quali fossero le difformità ascritte, i dati che le attestavano e, da ultimo, le ragioni che avrebbero impedito la realizzazione dell'opera.

Da ultimo, il ricorrente si doleva perché nulla si era detto in merito alla prevalenza dell'interesse pubblico sul contrapposto interesse privato, tenuto conto dell'entità e della tipologia dell'intervento edilizio posto in essere, che avrebbero potuto comportare l'opportunità di adottare un provvedimento alternativo.

Il Tar non condivide la posizione del ricorrente.

Il Collegio ricorda quelle che devono essere le garanzie partecipative nel caso di adozione di misure repressive degli illeciti edilizi. 

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, essa è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza superflua: i procedimenti sanzionatori non richiedono l'apporto partecipativo del destinatario – e ciò anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 – in quanto sono procedimenti tipizzati, compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate.

Inoltre, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Ne discende che l'ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, essendo già adeguata e autosufficiente la motivazione contenente la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l'individuazione della norma applicata.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva come il provvedimento impugnato resiste a tutte le censure sollevate, essendo stato adottato in conformità con i precetti rinvenienti dalla giurisprudenza sopra richiamata.

In particolare, il provvedimento riportava la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza del permesso di costruire e l'individuazione della norma applicata; conseguentemente, irrilevante è da ritenersi la mancata indicazione delle caratteristiche dimensionali o di collocazione temporale ed urbanistica degli illeciti edilizi, esulando dal contenuto tipico del provvedimento.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune. 

 

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