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Con l'ordinanza n. 19467 dello scorso 16 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – pronunciandosi in materia di compensi legali – ha respinto le doglianze di un legale che lamentava la scelta del Tribunale nell'applicare i minimi tabellari per la liquidazione del compenso maturato per l'assistenza giudiziale in una controversia bancaria.
La Corte ha specificato che "la quantificazione del compenso è attività discrezionale del giudice di merito che, ove contenuta nei minimi (o nei massimi), non esige una specifica motivazione".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente, aventi ad oggetto l'assistenza in un giudizio incardinato contro una Banca per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi usurari.
Conclusosi il giudizio con il rigetto della domanda, il difensore chiedeva il pagamento di Euro 19.595,18 a titolo di competenze professionali.
Il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda dell'avvocato ma, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. n. 55 del 2014, liquidava un compenso di Euro 1.999,00.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2333 c.c. nonché degli articoli 1, 2, 4, 19 e 20 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 13 bis della legge 247/2012, lamentandosi per aver il Tribunale riconosciuto il minimo riconosciuto dalla legge.
Secondo il ricorrente non era consentito derogare ai minimi tabellari, né decurtare i compensi per le singole fasi o disapplicare i valori medi in assenza di motivazione.
La Cassazione non condivide le censure sollevate dal legale.
La Corte ricorda che la quantificazione del compenso è attività discrezionale del giudice di merito che, ove contenuta nei minimi (o nei massimi), non esige una specifica motivazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva la congruità degli importi liquidati secondo i parametri minimi, vieppiù perché il giudice aveva dato conto del criterio adottato, avendo valorizzato l'esito sfavorevole del giudizio e l'impegno profuso dal difensore.
Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il motivo di ricorso.
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Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.