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Avvocati, pendenza procedimento penale: facoltà, no obbligo di sospendere il giudizio disciplinare

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La nuova legge professionale, a differenza della disciplina previgente (che ai sensi dell'art. 295 c.p.c. prevedeva una sospensione di carattere obbligatorio), ha rimarcato l'autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo del giudizio disciplinare nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, e un periodo massimo di sospensione pari a due anni, naturalmente solo qualora i fatti contestati in sede penale e disciplinare siano identici (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 maggio 2020).

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 59 del 13 maggio 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-59.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento

Il procedimento disciplinare trae origine dalla comunicazione del Giudice dell'Esecuzione, il quale ha notiziato il locale COA del fatto che il nuovo professionista delegato alle operazioni di vendita, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, ha riscontrato gravi irregolarità nella gestione delle somme giacenti sul conto corrente della procedura, sul quale il precedente avvocato delegato, aveva il potere di firma. Il COA, inoltre, è stato notiziato dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'avvocato incolpato per appropriazione indebita della somma di € 175.340,00, quale parte del corrispettivo ricavato dalla vendita del compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva (artt. 81 cpv. e 314 c.p.). 

Il CDD competente ha avviato la fase istruttoria preliminare. Successivamente, aperto il procedimento disciplinare, nei confronti del ricorrente è stato formulato il seguente capo di incolpazione: violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro ex art. 9, di fedeltà ex art. 10, di coscienza e diligenza ex art. 12 e di lealtà e correttezza ex art. 19 CDF, in relazione alla violazione dell'art. 30, commi 1 e 2 del CDF in quanto, in qualità di avvocato delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. alle operazioni di vendita nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare si è appropriato della somma di € 175.340,00 della quale aveva il possesso in quanto somma costituente ampia parte del corrispettivo della vendita degli immobili esecutati, in particolare omettendo di distribuire detta somma ai debitori e anzi trasferendola in più soluzioni dal c/c della procedura a quello personale; per essere stato rinviato a giudizio per i fatti di cui sopra per i reati previsti dall'art. 81 cpv e 314 c.p. All'esito dell'istruttoria il CDD ha ritenuto il ricorrente responsabile dei fatti contestati, irrogando la sanzione della sospensione per anni tre.

Avverso la decisione il ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al CNF.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità adita.

La decisione del CNF

Il ricorrente si duole in via preliminare del fatto che il procedimento disciplinare non è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Secondo il CNF, l'eccezione preliminare va disattesa in quanto al caso di specie è applicabile la nuova disciplina. In buona sostanza, con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti" e "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l'acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. 

Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario" (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021; nello stesso senso Cass. S.U. 20384/2021; CNF 199/2021; 165/2021; 153/2021; 143/2021). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto, né dinanzi al CDD, né con il ricorso, l'esistenza di fatti il cui accertamento in sede penale avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza nel procedimento disciplinare. D'altro canto, l'avvenuta appropriazione di somme rilevanti da parte del ricorrente è risultata provata dalla relazione del professionista delegato subentrato nella funzione all'incolpato e dalla testimonianza dallo stesso resa. Quindi nel caso di specie non vi sono fatti apprendibili solo nell'ambito del procedimento penale che avrebbero giustificato la necessità della sospensione del procedimento disciplinare.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto la richiesta del ricorrente priva di pregio. 

 

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