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Occupazione abusiva di immobile: il proprietario deve pagare l’IMU?

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Riferimenti normativi: Art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con modifiche dalla L. n.214 del 22/12/2011- D.M. n. 200 del 19/11/ 2012

Focus: L'occupazione abusiva di un immobile esenta dal pagamento dell'Imu il proprietario sottratto dalla disponibilità dell'immobile?

Principi generali: L'Imu è l'imposta municipale sugli immobili che, dopo l'abolizione dell'Ici, è stata introdotta nel decreto Salva Italia dal Governo Monti non solo sugli immobili destinati ad uso domestico (abitazioni) ma anche su quelli ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture). Soggetti passivi dell'IMU sono coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale di godimento. L'occupazione abusiva dell'immobile e la temporanea perdita del possesso dello stesso non esenta il proprietario dal pagamento dell'ImuIn tal senso si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 2858 dell'8/6/2021Nel caso di specie sul quale si è pronunciata la citata sentenza, la società ricorrente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale il silenzio - diniego del Comune in relazione all'istanza di rimborso, presentata dalla società nel 2017, dell'importo di euro 1.506.305,76 versato a titolo di IMU-TASI per gli anni dal 2012 al 2016.

La società sosteneva che tale pagamento era stato erroneamente effettuato per un complesso immobiliare che sin dal gennaio 2012 era stato occupato abusivamente. Il Comune si era costituito in giudizio replicando alle eccezioni della ricorrente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società ma il Comune impugnava la sentenza del giudice di prime cure chiedendone la riforma perché la riteneva fondata su una errata analisi della normativa di riferimento. 

L'ente impositore eccepiva, in particolare, che l'art.13 del D.L.n.201/2011 (convertito con modifiche dalla L. n.214 del 22/12/2011) individua il presupposto impositivo dell'Imu e della Tasi nel possesso di immobili di cui all'art.2 del D.Lgs. n.504/92 e ss.mm.ii. e ciò che rileva ai fini del possesso dell'immobile, ai sensi dell'art.9, comma 1, D.Lgs.n.23/11, è la titolarità del diritto di proprietà, superficie, usufrutto, ecc. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto la tesi del Comune secondo cui la società anche in caso di occupazione abusiva resta proprietaria degli immobili di interesse nonché titolare dello ius possidendi che è il titolo di chi possiede la cosa. Essa ha richiamato, in particolare, la nozione di possesso di cui all'art.1140 c.c., che definisce possessore dell'immobile colui che esercita il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, sostenendo che tale principio non si pone in contrasto con la configurazione tributaria dei soggetti obbligati all'Imu.

Altresì ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale "per la conservazione del possesso, non occorre la materiale continuità d'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche "solo animo", purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il contatto con la cosa non appena lo voglia (Cass., Sez. II, 11 novembre 1997, n. 11119) ".

Nel caso di specie, la perdita di possesso dell'immobile da parte del proprietario non è intervenuta a favore di un altro soggetto, a sua volta, titolare di un diritto reale di godimento, ma di semplici occupanti abusivi.Tale circostanza non costituisce causa atipica di esenzione dal pagamento dell'IMU. Pertanto, la Commissione tributaria regionale ha accolto la tesi dell'ente impositore, ritenendo che il proprietario a cui è stata abusivamente sottratta la disponibilità dell'immobile di sua proprietà è tenuto al pagamento dell'Imu.

 

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