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Cartella di pagamento e prescrizione del credito erariale per sanzioni e interessi

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Riferimenti normativi: Art.20, comma 3, D.Lgs.n.472/1997 – Art.2948 n.4 c.c.

Focus: In caso di notifica di una cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni entro quale termine, decennale o quinquennale, si prescrive l'obbligazione tributaria?

Principi generali: Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione si deve distinguere tra il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fondato su un accertamento divenuto definitivo, contenuto in una sentenza passata in giudicato, che è assoggettato al termine di prescrizione decennale, e la riscossione della sanzione definitiva che non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile a cui è applicabile, invece, il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.2044/2023 del 24.01.2023 ha ripreso tali principi.

Nel caso di specie ad un contribuente era stata notificata un'intimazione di pagamento riferita a nove cartelle esattoriali relative a tributi. Intimazione che il contribuente aveva impugnato con ricorso in Commissione tributaria provinciale eccependo, oltre all'omessa notificazione delle cartelle prodromiche, vizi propri dell'intimazione e la prescrizione breve, quinquennale per i tributi erariali e triennale per la tassa automobilistica. Il ricorso veniva accolto sia in primo che in secondo grado dalle Commissioni tributarie. L'Ufficio, pertanto, impugnava la sentenza di appello con ricorso in Cassazione sostenendo che l'art.20 comma 3, D.Lgs.n.472/1997 si applica ai soli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni autonomi, mentre nel caso in cui ci siano atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo si applica la prescrizione ordinaria e non la prescrizione quinquennale come, invece, ritenuto dai giudici di secondo grado. Altresì, ha ritenuto che al credito derivante dalle sanzioni e dagli interessi si applicherebbe il medesimo regime prescrizionale del tributo, cioè decennale (ex art. 24 del D.Lgs.n.472/1997 e art.2946 c.c.). La Suprema Corte ha accolto quanto dedotto dall'Ufficio in merito alla prescrizione del credito erariale derivante dal tributo che, quindi, si prescrive in dieci anni. Mentre per quanto riguarda il credito derivante dalle sanzioni e dagli interessi, ha ribadito il principio che, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni, non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099). Ciò considerato che la prescrizione decorre dall'iscrizione a ruolo del credito, e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600), così come affermato dalle Sezioni Unite della medesima Corte (Cass., Sez. UU., n. 23397/2016). 

L'art. 20, comma 3, del D.Lgs.n .472/1997, in particolare, stabilisce un termine di prescrizione quinquennale entro il quale l'Ufficio deve esercitare il diritto alla riscossione della sanzione irrogata. Prescrizione che si interrompe con l'impugnazione del provvedimento di irrogazione fino a quando questo non diventa definitivo. Come osservato in dottrina, <<la durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa>>. Ciò è supportato anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui "il diritto alla riscossione delle sanzioni, irrogate quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni. Non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento". Il termine quinquennale si applica anche in merito agli interessi, secondo la giurisprudenza largamente prevalente della Suprema Corte, in quanto, in base all'art. 2948, n. 4, cod. civ., <<l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; ecc.)>>.

 

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