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Obbligo di mantenimento se il figlio maggiorenne è depresso?

assegno

 Nel caso di figli maggiorenni portatori di handicap ci si chiede se debbano essere mantenuti e fino a quando.

Sul punto è intervenuta anche la Cassazione rispondendo alla domanda se il principio indicato dalla legge, sia sempre valido o se come per gli altri figli, questi debba rendersi economicamente indipendente e sia perciò tenuto a cercare un posto di lavoro (agevolato tra l'altro dall'inserimento nelle lista delle categorie protette.

Come risaputo difatti per i figli maggiorenni vale il principio secondo cui il mantenimento è dovuto solo se questi, ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione.

Per i figli maggiorenni disabili occorre però precisare, in quanto per la legge occorre distinguere perché se la disabilità non è grave il figlio maggiorenne è destinatario della disciplina ordinaria prevista per tutti gli altri figli.

Se invece si tratta di handicap grave il figlio, anche se maggiorenne e disoccupato, va mantenuto a vita.

A questo punto bisogna comprendere quando si parla di handicap grave?

 Per la Cassazione occorre far riferimento alla legge 104 del 1992 e, in particolare, dall'articolo 3, comma 3. Pertanto, si può parlare di handicap grave solo quando la minorazione, singola o plurima, riduca l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario l'assistenza .

Nella vicenda in questione, la Corte di Appello di Roma riformava il decreto con cui il tribunale di Tivoli, chiamato a giudicare relativamente alla modifica delle condizioni di divorzio, aveva revocato l'assegno di euro 500,00 che il padre doveva per il mantenimento del figlio maggiorenne.

Per la Cassazione, in particolare, la depressione del figlio ultra maggiorenne non è handicap di gravità tale da obbligare al mantenimento.

Questo è quanto stabilito dall'ordinanza n. 23133/2023.

In primis osserva la Corte, è stato più volte affermato ad esempio con Cass. n. 29264/2022 ed ancora Cass. 38366/2021, il principio di diritto secondo cui" il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso".

 Orbene, questo principio non cambia anche qualora il figlio risulti affetto da una qualche patologia, in tal caso di tipo depressiva, ma comunque non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe invece un automatico obbligo di mantenimento.

Difatti, in tale caso per la suprema Corte ben può richiedersi se ve ne sono i presupposti un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l'azione per il riconoscimento degli alimenti, i quali rappresentano un 'minus' rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di un tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti.


 

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