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Con la sentenza n. 31930 dello scorso 18 luglio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di assoluzione pronunciata verso un uomo che, dopo aver riscattato l'abitazione utilizzata dal figlio inabile quale residenza, aveva omesso nei mesi successivi di versare l'assegno di mantenimento.
Si è difatti statuito che in presenza di un figlio permanentemente inabile, l'obbligo di mantenimento risulta corrispondentemente permanente, in assenza di autonome specifiche fonti di reddito dell'avente diritto ed a prescindere dalla circostanza che alla sussistenza provveda anche altro soggetto coobbligato; va quindi escluso che, a fronte di quel permanente obbligo il soggetto obbligato possa autonomamente e arbitrariamente sostituire la somma dovuta con la prestazione saltuaria o comunque frammentaria di beni comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.
Il caso sottoposto dall'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'articolo 570, comma 2 n. 2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio inabile subito dopo che, nel 2008, aveva effettuato un consistente esborso per riscattare l'abitazione, utilizzata dalla moglie e dal figlio inabile.
Per tali fatti, il Tribunale di Pordenone condannava l'uomo alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Trieste riformava la decisione assunta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, assolveva l'imputato.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello e la mamma del ragazzo, agendo in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio disabile, proponevano ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge penale e dell'art. 570 c.p..
I ricorrenti rilevavano come – fermo restando che gravava sull'imputato l'obbligo di assicurare il diritto di abitazione al figlio disabile – l'esborso sostenuto dall'imputato per l'acquisizione dell'immobile destinato ad abitazione del figlio non avesse alcun effetto estintivo dell'obbligazione periodica di mantenimento, in quanto il soggetto obbligato non poteva esimersi dall'obbligo di versamento, sostituendo di sua iniziativa la somma di denaro stabilita con beni individuati a sua scelta.
In secondo luogo i ricorrenti evidenziavano come l'esborso dell'imputato ammontasse, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ad Euro 100.000,00 e non ad Euro 160.000,00 come erroneamente ritenuto dai giudici di merito; ne derivava che, anche su tale aspetto, si imponeva una nuova valutazione in relazione a ciò di cui il figlio disabile aveva bisogno per la sua irreversibile condizione.
La Cassazione condivide le tesi difensive della persona offesa.
In punto di diritto gli Ermellini rilevano come obbligo al mantenimento dei figli inerisce permanentemente alla qualità di genitore e ben può essere concretamente modulato in relazione alla consistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto; tuttavia, in presenza di un figlio permanentemente inabile, l'obbligo risulta corrispondentemente permanente, in assenza di autonome specifiche fonti di reddito dell'avente diritto ed a prescindere dalla circostanza che alla sussistenza provveda anche altro soggetto coobbligato.
Sul punto, la giurisprudenza ha rigorosamente escluso che, a fronte di quel permanente obbligo, avente ad oggetto la perdurante prestazione dei mezzi di sussistenza, il soggetto obbligato possa autonomamente e arbitrariamente sostituire la somma dovuta con la prestazione saltuaria o comunque frammentaria di beni comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano che erano stati provati ed accertati lo stato di bisogno del figlio, determinato dalle condizioni di salute, l'inadempimento rispetto all'obbligo gravante sull'imputato e l'assenza di giustificazioni; alla luce di tanto, non poteva considerarsi sufficiente la mera circostanza per cui l'imputato aveva effettuato un consistente esborso per riscattare l'abitazione, utilizzata dalla moglie e dal figlio inabile.
La Corte di merito, infatti, avrebbe dovuto considerare che gravava sul predetto imputato l'obbligo di assicurare al figlio l'abitazione nella casa coniugale; di contro, oltre a non compiere questa valutazione, la sentenza impugnata ha anche errato nel ritenere che quell'esborso potesse essere indefinitamente valutato al fine di ritenere ottemperato senza limiti di tempo l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio.
In relazione alla seconda doglianza – accertato che l'esborso documentalmente provato era pari ad euro 100.000,00 e non a 160.000,00 come ritenuto dalla sentenza impugnata – gli Ermellini evidenziano come l'imputato non ha prospettato di trovarsi in una situazione di assoluta, persistente, oggettiva incapacità economica, essendo per contro incontestato il permanente stato di bisogno dell'avente diritto.
In virtù di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso dell'uomo, annulla la sentenza di impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
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Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.