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Eredi e detrazione fiscale per ristrutturazione immobile

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Riferimenti normativi: Art.16-bis T.U.I.R.

Focus: In caso di successione di un immobile ristrutturato le quote residue di detrazione fiscale si trasmettono interamente, esclusivamente, all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In buona sostanza, il proprietario di un immobile ricevuto in successione non può continuare ad usufruire della detrazione fiscale Irpef per il recupero edilizio dell'immobile nel caso in cui esso sia concesso in locazione, anche solo per un breve periodo nel corso dell'anno.

Principi generali: Al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici il legislatore ha prorogato con la legge di Bilancio 2019 le agevolazioni fiscali ed, in particolare, la detrazione di imposta Irpef di cui all'art.1 della legge n.449/97. Pertanto, chi sostiene spese per interventi di ristrutturazione ediliziaavvenuti, nel corso dell'anno di imposta, per le unità immobiliari destinate a civile abitazione può detrarre dall'Irpef , ricorrendone i presupposti, un importo pari al 50% dei costi sostenuti nel tetto massimo di spesa di 96.000 euro per immobile. La normativa prevede all' art.16 - bis, comma 8, T.U.I.R. che " in caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene ".

La condizione della 'detenzione materiale e diretta del bene' deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Se vi sono più eredi che detengono congiuntamente l'immobile la detrazione sarà ripartita tra gli stessi in parti uguali; qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità. Se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità non può fruire delle residue quote di detrazione per il venir meno della condizione di erede. In tal caso neanche gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene. Rimane sempre obbligatoria la disponibilità materiale del bene per poter detrarre le rate residue e la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, anche a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circ.24/E/2004).

Detrazione e locazione: Se l'immobile è concesso in locazione l'erede perde il bonus fiscale residuo non potendo più disporre dell'appartamento, essendo la disponibilità dello stesso un requisito fondamentale per fruire della detrazione. Cosa succede se l'erede concede in locazione il bene anche solo per brevi periodi nell'anno? A tale quesito sollevato da un contribuente con l'interpello n. 282 del 19 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha precisato, in risposta, che " Se l'immobile ereditato, già oggetto dell'intervento agevolato, è locato anche solo per un breve periodo dell'anno, l'erede non può usufruire della quota di detrazione per l'annualità di riferimento ".

L'Amministrazione finanziaria ha richiamato, a tal proposito, l'art.16 - bis, comma 8, del T.U.I.R. e la Circolare n.7/2018 in cui si chiarisce che " Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre ". L'erede che detiene direttamente e successivamente lo concede in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente. La detrazione, quindi, non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto (Circ.06/05/2016 n.18).Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare Agenzia delle Entrate n.17/E del 24 /04/ 2015). In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/ donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità (Circolare Agenzia delle Entrate n.7/E del 4 aprile 2017). La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione deceduto era il conduttore dell'immobile, purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circ.24/04/2015 n.17). Gli eredi dell'usufruttuario, invece, non possono fruire della detrazione a meno che l'erede sia il nudo proprietario dell'immobile che per effetto del decesso consolida la proprietà. 

 

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