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TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO ANCHE PER I MURALES: LA STREET ART SOTTO LA LENTE (INGRIGITA) DI PALAZZO SPADA.

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Le attività di manutenzione degli edifici possono essere inquadrate in tre tipologie:

-attività di manutenzione ordinaria;

-attività di manutenzione straordinaria leggera;

- manutenzione straordinaria pesante.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del T.U. edilizia, le opere di manutenzione ordinaria, sono realizzabili liberamente, le opere di manutenzione straordinaria leggera sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), le opere di ristrutturazione straordinaria pesante sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

La tinteggiatura delle pareti esterne degli edifici rientra nell'ambito degli interventi di ordinaria manutenzione ed è, di norma, realizzabile liberamente.

Negli ultimi anni noti street artist hanno iniziato a realizzare i propri dipinti sulle facciate di numerosi edifici, diffondendo l'arte underground (in cui rientrano sia la street art che il graffitismo) anche in Italia.

Il risultato è stato spettacolare ed ha avuto l'effetto di trasformare interi quartieri in mostre pittoriche a cielo aperto, fruibili da chiunque. 

Sebbene appartenenti entrambi al genere underground, i murales non vanno confusi con i graffiti writing o con i comics. Questi ultimi, come intuibile dal nome, traggono origine rispettivamente da scritte e fumetti, sebbene a carattere artistico.

I murales, sono, invece, dei veri e propri dipinti, realizzati sui muri.

Di regola il dipinto murale non nasce per essere venduto o acquistato, ma è realizzato nella clandestinità, sulle pareti esterne degli edifici (spesso anche abbandonati) delle periferie delle grandi città.

Ultimamente, però, la street art viene utilizzata come strumento di riqualificazione urbana, per migliorare o impreziosire particolari zone della città.

Per tale motivo, anche i dipinti murali, sebbene manifestazioni d'estro artistico ed espressivo, devono fare i conti con le rigide regole del diritto urbanistico.

In una recente sentenza (sentenza n. 1289/2023), Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Comune nei confronti di un condominio che aveva fatto realizzare, su una delle facciate esterne dell'edificio, un dipinto murale in assenza di abilitazione edilizia. 

 Secondo i giudici di Palazzo Spada, la realizzazione di un dipinto murale, diversamente dalla semplice tinteggiatura, determina una trasformazione irreversibile della facciata dell'edificio e va perciò qualificata come intervento di manutenzione straordinaria, come tale soggetta al preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune.

Più nel dettaglio, si legge nella sentenza che il dipinto murale non può essere considerato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività di edilizia libera, perché va oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell'edificio.

In quanto opera edilizia, inoltre, il dipinto murale, è destinato a permanere nel tempo, secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell'opera stessa.

Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell'eventuale rimozione.

Insomma, per i giudici di palazzo Spada, la realizzazione di un murale decorativo in assenza di un titolo edilizio va equiparata alla violazione del piano del colore degli edifici: in entrambi i casi l'opera murale va rimossa.

Peccato che, nel secondo caso, ad essere eliminata sarà un'opera d'arte unica ed irripetibile.

 

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