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Riduzione dell’assegno di mantenimento perché il figlio trascorre tanto tempo con il padre e i nonni.

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 Il comma 1 dell' art. 30 della Costituzione prevede che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

L'art. 316 bis c.c. richiamato dall'art. 148 c.c. determina invece la misura in cui tale dovere deve essere assolto. Esso infatti prevede che: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo."

Il mantenimento dei figli è quindi un obbligo sancito dall'art. 30 della Costituzione, che chiaramente permane anche nel caso di crisi matrimoniale, in tal caso se i genitori non si mettono d'accordo, sarà il giudice a disporre tale obbligo.

L'entità della prestazione viene determinata tenendo conto delle esigenze del figlio in quel momento, del tenore di vita di cui questo ha goduto quando i genitori erano sposati, dei tempi in cui lo stesso permane con ogni genitore e delle risorse economiche dei due obbligati.

Un'analisi particolare deve essere fatta in relazione al figlio maggiorenne.

L'art. 337 c.c. prevede che il giudice, valutate anche le circostanze del caso, possa disporre in favore dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il pagamento di un assegno periodico da corrispondere direttamente all'avente diritto.

Il mantenimento per i figli comprende le spese ordinarie e quelle straordinarie.

 Tali regole non valgono per i figli maggiorenni se portatori di handicap grave, ai quali si applicano le regole analizzate e previste per i figli minori.

L'art. 337 – ter comma 3, specifica che, in tema di assegno di mantenimento il giudice deve considerare anche "il tempo di permanenza che il figlio trascorre con ciascun genitore".

Per tale ragione, in caso di tempi paritetici viene alle volte stabilito il cosiddetto mantenimento diretto, ossia la possibilità per ogni genitore di provvedere direttamente al figlio per il tempo in cui lo ha con sè.

Il mantenimento diretto non è necessariamente associato al collocamento paritario.

Infatti, esso è possibile alle volte anche quando il figlio è collocato in via prevalente presso un genitore.

Ed allora se il figlio trascorre la maggior parte del tempo a casa del padre o dei nonni paterni, è possibile chiedere al giudice una riduzione dell'assegno di mantenimento?

Orbene secondo la Cassazione occorre distinguere le situazioni.

Difatti, negativa è stata la risposta alla richiesta di riduzione, in un caso in cui questa si fondava sul tempo che una minore trascorreva per la maggior parte con i nonni , i quali effettuavano numerosi esborsi a favore della minore.

Il padre chiedeva pertanto una riduzione del mantenimento, ma, i Giudici si pronunciavano affermando che, le spese di cui i nonni si facevano spontaneamente carico, essendo questi ultimi soggetti diversi dal padre, non costituiscono elementi idonei a fondare una possibile revoca o riduzione dell'assegno a carico del genitore.

 I nonni infatti pur non essendo obbligati, decidevano spontaneamente di adempiere, ma, trattandosi di soggetti estranei al nucleo familiare, non poteva questa circostanza portare al alcuna riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.

Il caso è stato dibattuto a seguito della richiesta del genitore, richiesta alla quale la madre si opponeva poiché centro di interesse del minore è sempre l'abitazione materna, pur non contrastando il desiderio del figlio di trascorrere molto tempo presso l'abitazione del padre e dei nonni.

Diverso è il caso in cui il figlio trascorre la maggior parte del tempo con il padre, in quanto tale maggiore frequentazione, può difatti comportare una riduzione del mantenimento previa richiesta però di una modifica del piano di frequentazione.

In altri termini, il giudice non potrà stabilire una riduzione del mantenimento del figlio basandosi unicamente su una maggiore frequentazione genitore-figlio che non ha carattere di continuità, pertanto, solo ove si ottenga un ampliamento del piano di frequentazione sarà possibile ottenere anche una riduzione del contributo di mantenimento.

 

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