Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Come esercitare il diritto all'oblio

Schermata-2023-01-17-alle-15.00.03

Il diritto all'oblio risponde all'esigenza che ognuno di noi può avere di far dimenticare a tutti la propria identità. Nella sua accezione più ampia è, infatti, una modalità attraverso la quale si esplica il nostro diritto all'identità personale: si oblia (si chiede di obliare) ciò che riteniamo non debba essere più parte della nostra identità personale.

Il diritto all'oblio può essere praticato attraverso la richiesta di rimozione delle informazioni personali che ci riguardano dalla loro pubblica circolazione. Per questo è equiparabile al diritto alla cancellazione, anche se, in realtà, sono diritti diversi tra loro: la pretesa di cancellazione delle nostre informazioni personali è una conseguenza dell'esercizio del diritto all'oblio; si può pretendere la cancellazione di dati personali anche per presupposti diversi.

Gli esseri umani vivono da sempre una evidente contraddizione rispetto a ciò che vogliono che tutti sappiano di sé stessi (memoria di sé) e ciò che preferiscono resti segreto (che si oblii).

Il diritto all'oblio sembra essere il più "giovane" tra i diritti privacy e sicuramente la moderna società digitale ha espresso un enorme interesse verso quello che è uno dei pochi baluardi contro l'invadenza del web e la sua capacità di ricordare senza limiti temporali.

In realtà il "diritto ad essere dimenticati" affonda le sue radici nel genoma stesso della privacy in quel "right to be left alone" che è la pietra d'angolo su cui si è andata erigendo tutela, dopo tutela quella roccaforte di libertà, garanzie e diritti che oggi è il framework normativo data protection.

I diritti nascono sempre da una frizione, da una contrapposizione, da uno scontro di interessi che genera per fenomeni del tutto simili a quelli fisici una sorta di energia che i poteri dello stato convogliano e rendono utilizzabile. È la tensione tra forze contrapposte che crea il diritto e questa tensione nella storia del right to be forgotten nasce dalla sempiterna tenzone tra gli interessi connessi a quel macro-diritto che è il diritto all'informazione e quelli invece legati al diritto di essere lasciati soli, alla riservatezza della propria vita privata. 

È con il diritto all'informazione che il diritto all'oblio si scontra in maniera decisamente più evidente, ovvero con il diritto di informare ed il diritto ad essere informati. Informare su fatti relativi ad un individuo, fornendo al contempo informazioni personali dello stesso, nel rispetto dei tre fondamentali parametri, ossia dell'interesse pubblico, dell'attualità e della veridicità, è la fattispecie più evidentemente afferente al diritto all'oblio. Ogni individuo gode del diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo. Libertà che, con gli strumenti della odierna società dell'informazione, consentono a chiunque, quindi non solo ai "giornali", di poter rendere pubbliche informazioni sugli individui. Basti pensare alle migliaia di foto e video privati, diffusi, scambiati e pubblicati quotidianamente tramite WhatsApp, Facebook e YouTube.

il diritto all'oblio acquisita in tempi recenti un significato estremamente più profondo e dirompente. Pretendere oggi che le proprie informazioni personali vengano sottratte alla pubblica circolazione non è agevole come poteva essere in passato, quando si poteva pretendere che le informazioni che ci riguardano non venissero ristampate, essenzialmente su carta. La pretesa di cancellazione dei dati da parte dell'interessato al trattamento è una conseguenza del verificarsi di una delle situazioni previste dal citato art. 17 c. 1 del GDPR. Non è cioè necessario l'esercizio diretto di una richiesta di cancellazione da parte dell'interessato. Il titolare del trattamento deve procedere spontaneamente e automaticamente alla cancellazione dei dati personali che riguardano un individuo se si verifica una delle situazioni elencate nell'art. 17 c. 1 del GDPR, a prescindere quindi dall'esercizio del diritto da parte dell'interessato. L'interessato ha comunque sempre facoltà di procede con una richiesta espressa di cancellazione, nelle forme libere che ritiene opportune, se il titolare non ne ha predisposte appositamente.

La cancellazione dev'essere effettuata senza giustificato ritardo (entro un mese previsto per il riscontro) e dev'essere a titolo gratuito anche se l'azienda titolare può prevedere un ragionevole contributo spese o rifiutarsi se dimostra che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare se ripetuta nel tempo. Al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 17 c. 1, quindi in caso di richiesta di cancellazione di dati personali, ogni azienda dovrebbe valutare l'applicabilità del diritto coinvolgendo diversi soggetti. Il Considerando 59 del GDPR stabilisce che il titolare deve prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato.


 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Riduzione dell’assegno di mantenimento perché il f...
Informatica forense e strumenti gratuiti a disposi...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito