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Cambiare nome e sesso, esercizio del diritto all'identità sessuale: come e quando?

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Inquadramento normativo: Legge, 14 aprile 1982, n. 164, D.Lgs., 1° settembre 2011, n. 150, Direttiva, 13/12/2011, n. 2011/95/UE.

Il diritto all'identità sessuale: Il diritto all'identità sessuale è il diritto di ciascun individuo ad avere un'identità sessuale.

La rettificazione di attribuzione del sesso: La rettificazione di attribuzione del sesso consente all'interessato, in possesso di determinati requisiti, di poter cambiare identità sessuale, ossia nome e sesso.

Domanda: La domanda di rettificazione di attribuzione del sesso va:

  • presentata dinanzi al Tribunale del luogo dove l'interessato ha la residenza;
  • notificata, se esistenti, al coniuge e ai figli dell'interessato.

Iter processuale: Nel corso del giudizio, il Tribunale dispone una consulenza tecnica per esaminare le condizioni psico-fisiche del richiedente. Nella causa interviene anche il pubblico ministero.

Sentenza del Tribunale: Il Tribunale decide sulla rettificazione con una sentenza che attribuisce all'interessato un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita per intervenute e successive modificazioni dei caratteri sessuali. Quando è necessario, per cambiare identità sessuale, un trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.

Casistica: Il Tribunale, ai fini del riconoscimento del diritto della rettificazione di attribuzione del sesso, deve valutare il conflitto tra vissuto personale e sociale del richiedente e la sua identità giuridica. Tale conflitto non necessariamente porta alla scelta del richiedente di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo. Con l'ovvia conseguenza che, ai fini della valutazione dei presupposti favorevoli alla rettificazione, è sufficiente la presenza della modificazione dei soli caratteri sessuali secondari, per tali caratteri intendendosi, quelli che, manifestandosi in età puberale, consentono di distinguere i maschi dalle femmine. 

 Per la modifica di tali caratteri si ricorre normalmente ad un'appropriata terapia ormonale, non occorrendo alcun intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari, cioè, degli organi genitali e riproduttivi dell'organismo (Trib. Bari Sez. I, Sent., 22-05-2017). In virtù di tanto, quindi, per valutare la necessarietà dell'intervento chirurgico, bisogna effettuare, nel caso concreto, una comparazione tra:

  • il diritto all'identità sessuale, quale diritto inviolabile attinente alla dignità personale e allo sviluppo equilibrato della personalità di ciascun individuo,
  • e l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nell'identificare i generi sessuali nelle relazioni.

Se da tale comparazione, risulta fondato il timore che il mancato trattamento chirurgico possa esporre il richiedente a persecuzioni, nel contesto sociale in cui vive, allora il Tribunale non può far altro che autorizzare il predetto trattamento. Si deve aggiungere, inoltre, che la comparazione di cui stiamo discorrendo, deve tener conto anche della scelta del richiedente di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali e del percorso che l'ha indotto a scegliere di cambiare sesso (Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21-05-2015) 20-07-2015, n. 15138). Da tali considerazioni, ne discende l'importanza dell'esame attento, da parte dell'autorità giudiziaria, degli interessi e dei diritti vantati nel giudizio di rettificazione di attribuzione del sesso. E questo perché, ciò che si vuole evitare è che l'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, resti subordinato necessariamente al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari, estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 

 Una subordinazione, in tal senso, infatti, sarebbe irragionevole e si porrebbe in contrasto con il diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. (Corte Cost. Sentenza n. 221/2015).

Rettificazione e coniuge: La sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, provoca lo scioglimento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Quest'effetto, però, non esclude che l'interessato e il coniuge possano chiedere al Tribunale che, in caso di accoglimento della domanda, venga mantenuto i) il rapporto di coppia, attraverso la costituzione dell'unione civile e ii) vengano disciplinati gli aspetti concernenti la scelta del cognome e del regime patrimoniale.

Sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione: Se la domanda è accolta, il Tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio o è stato trascritto, se celebrato all'estero, di iscrivere l'unione civile nell'apposito registro, annotando tutte le dichiarazioni rese dalle parti in merito al cognome e al regime patrimoniale. Il Tribunale, inoltre, con la medesima sentenza ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere alla rettificazione nel relativo registro. La rettificazione non ha effetto retroattivo.

Certificati dello stato civile: Tutti i certificati attestanti lo stato civile della persona che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione del sesso (quali per es.i certificati di nascita), sono rilasciati con l'indicazione del nuovo sesso e nome.



 

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