Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con sentenza n. 30865 del 29 novembre 2018, la Corte di Cassazione si è occupata di vincite al gioco del totocalcio. In buona sostanza, ha dovuto esaminare la questione inerente alla riscossione in ritardo della vincita da parte di un utente rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici, approvato con D.M. n. 179 del 13/06/2003. In tali casi, il giocatore perde il diritto di riscuotere le somme vinte o no? Secondo i Giudici di legittimità, no. Ma vediamo nel dettaglio la fattispecie sottoposta alla loro attenzione. Il controricorrente ha giocato una schedina del totocalcio, risultata vincente, che, però, non ha potuto riscuotere nei termini perché in viaggio all'estero. È accaduto che al suo ritorno, si è recato presso il punto vendita per riscuotere la vincita; una riscossione, questa, che però gli è stata rifiutata in quanto avvenuta in ritardo rispetto ai termini di cui agli artt. 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici approvato con D.M. 13 giugno 2003, n. 179. A fronte di tale rifiuto, pertanto, il controricorrente ha agito in giudizio affinché fosse accertato il suo diritto alla riscossione della vincita. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Innanzitutto, appare opportuno esaminare la normativa su richiamata. L'art. 14 del predetto Regolamento, con riferimento alle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, stabilisce che l'utente deve recarsi:
Tale ultima disposizione stabilisce che la ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il successivo art. 17 del su richiamato regolamento, inoltre, stabilisce che "ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi". Orbene, fatta questa premessa normativa, a parere dei Giudici di legittimità, nel caso di specie, occorre puntare l'attenzione, da un lato, sull'espressione "ferma la sussistenza del credito maturato", dall'altro sulla natura del Regolamento più volte citato. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale prevalente in punto, secondo cui detto regolamento ha natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta, che viene implicitamente accettata dal partecipante alla lotteria con l'acquisto del biglietto, essendo il relativo decreto (avente valore, non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa) affisso nei luoghi di vendita dei biglietti. Con l'ovvia conseguenza che le norme ivi contenute vanno interpretate adottando i criteri utilizzati per l'interpretazione dei contratti e non quelli dettati dall'art. 12 preleggi (Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007, Rv. 596533 – 01; Cass. 8 luglio 2015, n. 1428). Questo sta a significare che, nell'applicare il Regolamento, non ci si deve limitare solo al senso letterale delle norme, ossia non ci si deve limitare ad attribuire il senso che scaturisce solo dalle parole secondo la connessione di esse con l'intenzione del legislatore.
Con l'ovvia ulteriore conseguenza che, in virtù di tanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, l'espressione "Ferma la sussistenza del credito maturato" contenuta nell'art. 17 della Regolamento di gioco, applicando i criteri utilizzati per l'interpretazione dei contratti, sta indicare che il diritto di credito del giocatore, ove maturato, resta fermo oltre il termine di decadenza. E ciò in considerazione del fatto che, secondo la Corte di Cassazione:
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte, ritenendo che la Corte territoriale ha ben argomentato la sua decisione, adottando i criteri interpretativi su richiamati, ha affermato che l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione a meno che tale giudice non sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n.7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763). In forza di tanto, i Giudici di legittimità, non ravvisando alcun vizio del ragionamento o errore in diritto nella sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione e ha confermato la decisione di secondo grado.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.