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Vincita al totocalcio, S.C.: il decorso del termine di decadenza per la riscossione non fa venir meno il diritto del vincitore

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Con sentenza n. 30865 del 29 novembre 2018, la Corte di Cassazione si è occupata di vincite al gioco del totocalcio. In buona sostanza, ha dovuto esaminare la questione inerente alla riscossione in ritardo della vincita da parte di un utente rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici, approvato con D.M. n. 179 del 13/06/2003. In tali casi, il giocatore perde il diritto di riscuotere le somme vinte o no? Secondo i Giudici di legittimità, no. Ma vediamo nel dettaglio la fattispecie sottoposta alla loro attenzione. Il controricorrente ha giocato una schedina del totocalcio, risultata vincente, che, però, non ha potuto riscuotere nei termini perché in viaggio all'estero. È accaduto che al suo ritorno, si è recato presso il punto vendita per riscuotere la vincita; una riscossione, questa, che però gli è stata rifiutata in quanto avvenuta in ritardo rispetto ai termini di cui agli artt. 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici approvato con D.M. 13 giugno 2003, n. 179. A fronte di tale rifiuto, pertanto, il controricorrente ha agito in giudizio affinché fosse accertato il suo diritto alla riscossione della vincita. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Innanzitutto, appare opportuno esaminare la normativa su richiamata. L'art. 14 del predetto Regolamento, con riferimento alle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, stabilisce che l'utente deve recarsi:

  • entro 45 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio;
  • entro 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'art. 11.

Tale ultima disposizione stabilisce che la ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il successivo art. 17 del su richiamato regolamento, inoltre, stabilisce che "ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi". Orbene, fatta questa premessa normativa, a parere dei Giudici di legittimità, nel caso di specie, occorre puntare l'attenzione, da un lato, sull'espressione "ferma la sussistenza del credito maturato", dall'altro sulla natura del Regolamento più volte citato. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale prevalente in punto, secondo cui detto regolamento ha natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta, che viene implicitamente accettata dal partecipante alla lotteria con l'acquisto del biglietto, essendo il relativo decreto (avente valore, non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa) affisso nei luoghi di vendita dei biglietti. Con l'ovvia conseguenza che le norme ivi contenute vanno interpretate adottando i criteri utilizzati per l'interpretazione dei contratti e non quelli dettati dall'art. 12 preleggi (Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007, Rv. 596533 – 01; Cass. 8 luglio 2015, n. 1428). Questo sta a significare che, nell'applicare il Regolamento, non ci si deve limitare solo al senso letterale delle norme, ossia non ci si deve limitare ad attribuire il senso che scaturisce solo dalle parole secondo la connessione di esse con l'intenzione del legislatore.  

Con l'ovvia ulteriore conseguenza che, in virtù di tanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, l'espressione "Ferma la sussistenza del credito maturato" contenuta nell'art. 17 della Regolamento di gioco, applicando i criteri utilizzati per l'interpretazione dei contratti, sta indicare che il diritto di credito del giocatore, ove maturato, resta fermo oltre il termine di decadenza. E ciò in considerazione del fatto che, secondo la Corte di Cassazione:

  • tale termine riguarda solo la modalità di riscossione più agevole, presso gli sportelli o i punti vendita;
  • con il decorso del temine di decadenza suddetto, il giocatore, ai fini della riscossione, è obbligato a seguire il più complesso procedimento previsto per le vincite di importo superiore ad Euro 100.000.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte, ritenendo che la Corte territoriale ha ben argomentato la sua decisione, adottando i criteri interpretativi su richiamati, ha affermato che l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione a meno che tale giudice non sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n.7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763). In forza di tanto, i Giudici di legittimità, non ravvisando alcun vizio del ragionamento o errore in diritto nella sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione e ha confermato la decisione di secondo grado. 

 

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