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Anche ai tributi locali, quali l'IMU, la TARI, la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità, si applica, a partire dal 01/01/2020 la disciplina dei cosiddetti "accertamenti esecutivi", già applicata per le procedure inerenti le imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010; ad estendere l'applicazione ai tributi locali è l'art. 1 commi 784-815 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.
Con la novità in arrivo cambiano quindi le prassi dei Comuni e dei contribuenti in relazione ai tributi comunali, ma bisogna ricordare che il nuovo titolo esecutivo sarà utilizzabile anche per le entrate patrimoniali, quali ad esempio le rette dell'asilo e gli oneri di urbanizzazione. Non è chiaro invece se la medesima procedura varrà per le multe stradali; in merito si attendono istruzioni chiarificatrici.
Gli accertamenti emessi ai fini dei predetti tributi a partire dal 1° gennaio 2020 anche se relativi a imposte dovute per annualità precedenti al 2020 diventeranno dunque immediatamente "esecutivi". L'esecutività dell'accertamento implica che gli importi richiesti con l'atto di accertamento dovranno essere comunque corrisposti entro il termine per la presentazione del ricorso, ferma restando la sospensione della decorrenza dei termini nel periodo 1° agosto-31 agosto, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 742/69. Per somme inferiori a 10 euro l'accertamento non è esecutivo; Il debito tuttavia rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo.
Nel caso in cui venga presentato ricorso dunque, gli importi richiesti a titolo di imposte e interessi vanno comunque pagati per l'intero ammontare, in quanto per i tributi locali non risulta previsto l'istituto della "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio, tale per cui in caso di ricorso pendente imposte e interessi devono essere versati solo nella misura di un terzo e i restanti due terzi solo dopo l'eventuale sentenza di rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/73 per le imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
Sui tributi locali dunque, l'inasprimento del meccanismo del "solve et repete", che è implicito nella esecutività degli atti di accertamento, risulta ancora maggiore a confronto con i tributi erariali. Per gli importi richiesti a titolo di sanzione invece, valgono per gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali le medesime regole applicabili a quelli relativi a tributi erariali, ragione per cui, in caso di ricorso, le sanzioni vanno corrisposte soltanto dopo l'eventuale sentenza di rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado e, nel caso appello, soltanto per i due terzi, versando il terzo residuo solo dopo l'eventuale rigetto dell'appello da parte del giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/92.
Salvo ottenimento della sospensione giudiziale, le somme richieste con l'accertamento esecutivo non pagate entro il termine per il ricorso vengono poste in riscossione coattiva tramite affidamento al concessionario ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, ad Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia senza notifica al contribuente della cartella di pagamento; a questo punto il soggetto legittimato alla riscossione coattiva informa il debitore di aver preso in carico le somme mediante raccomandata semplice o posta elettronica, ma questa semplice informativa non costituisce atto autonomamente impugnabile.
Le modalità di affidamento dovranno ancora essere definite con decreto del MEF, nelle more del quale sono autonomamente individuate dall'ente locale. L'affidamento avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, e una volta che il credito è stato affidato diviene possibile azionare le consuete misure cautelari quali i fermi dei beni mobili registrati e le ipoteche sui beni immobili del debitore.
Le misure cautelari non possono tuttavia essere azionate nel caso in cui il contribuente abbia presentato una richiesta di dilazione di pagamento, per la cui proposizione non ci sono limiti temporali, fino a quando quest'ultima non sia stata respinta o qualora il contribuente sia decaduto dal beneficio per mancato pagamento delle rate.
Salvo diverso regolamento dell'ente locale, il massimo di rate concedibili per il pagamento dilazionato è di 72, anche se occorre comunque la dimostrazione della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria.
Oltre che alle misure cautelari, l'affidatario della riscossione, in caso di mancato pagamento, può procedere all'espropriazione del debitore tramite il "pignoramento", ma, nel caso in cui sia stato proposto ricorso, l'espropriazione non può avvenire prima che siano decorsi dalla data di affidamento del credito:
- 120 giorni, se alla riscossione provvede l'ente locale o un suo concessionario locale;
- 180 giorni, se alla riscossione provvede Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia.
Solo nel caso in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo, essa deve essere preceduta dalla notifica al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. n. 602/73, la quale è autonomamente impugnabile.
Un'altra norma che calpesta il legittimo diritto di difesa del contribuente. La ratio può essere così sintetizzata: intanto "paghi", se poi il ricorso viene riscontrato positivamente dai Giudicanti ti rimborso quanto pagato, anche se dopo qualche anno e con il dubbio dei tempi di rimborso dell'ente locale. Speriamo che gli uffici preposti maneggino con cura tale strumento, e che prima di inviare gli avvisi di accertamento, controllino con scrupolo le effettive debenze richieste al cittadino; si consideri che ad oggi un'alta percentuale degli avvisi di accertamento inviati dagli enti locali non sono dovuti o sono errati nella sua quantificazione, per cui d'ora in poi necessita un'accurata verifica dell'effettivo "quantum" in modo da non costringere il cittadino al pagamento di un obolo non dovuto, ma che, con le nuove norme, deve comunque essere pagato e successivamente, dopo qualche anno, se si è fortunati, ottenerne il rimborso.
Meditate contribuenti, meditate.
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