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La Legge di Bilancio per il 2020, attualmente al Senato per l'iter di approvazione, porta in dote anche un'accelerazione significativa della riscossione degli enti locali dei propri tributi, sempre a scapito del rapporto di lealtà con il contribuente che si vede compresso sempre più il sacrosanto diritto di difesa.
Dal 1° gennaio dunque, salvo modifiche del D.d.L. di bilancio durante l'iter di approvazione del Parlamento, gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, estendendosi così anche ai tributi locali le regole in vigore da qualche anno per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi e Iva.
L'immediata esecutività, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l'ingiunzione fiscale, riguarderà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio 2020, anche se relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti e/o prescritti. In aggiunta ai tributi locali, rientrano nella stretta normativa, anche le entrate patrimoniali quali canoni e proventi per l'uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione e così via, con esclusione delle multe previste dal Codice della strada…. bontà loro.
L'atto impositivo deve contenere l'intimazione al pagamento degli importi, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica in caso di riscossione delle entrate patrimoniali. In caso di ricorso si applicheranno le disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e per le imposte locali è dovuto l'intero tributo preteso, indipendentemente se il contribuente può avere ragione o meno, mentre le sanzioni sono dovute nella misura dei 2/3 solo dopo l'eventuale soccombenza nel primo grado di giudizio.
Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
Inoltre si prevede che l'omesso versamento degli importi richiesti con l'avviso di accertamento non comporta l'irrogazione di ulteriori sanzioni da omesso versamento, e sono sospese le procedure esecutive per un periodo di 180 giorni dall'affidamento del carico ma non le azioni cautelari e conservative quali fermo amministrativo - ipoteca e, infine, in presenza di fondato pericolo per la riscossione, è possibile pretendere l'intera somma compresi interessi e sanzioni.
L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
Per i tributi erariali invece la rateazione può essere concessa dalla sola agenzia di riscossione quando ormai sono scaduti i termini per il pagamento e il contribuente è quindi moroso. La dilazione seguirà le seguenti regole:
fino a 100 euro nessuna rateizzazione;
da 100,01 a 500 euro fino a quattro rate mensili;
da 500,01 a 3mila euro da 5 a 12 rate mensili;
da 3.000,01 a 6mila euro da 13 a 24 rate mensili;
da 6.000,01 a 20mila euro da 25 a 36 rate mensili;
oltre € 20.000,00 euro da 37 a 72 rate mensili.
Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese. L'ente locale con specifica deliberazione potrà disciplinare diversamente l'istituto della rateazione con apposito regolamento e in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Infine è previsto che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
L'art. 10 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), al primo comma, testualmente dispone: "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Come facilmente intuibile la norma che si vorrebbe introdurre va indiscutibilmente nel senso opposto limitando pesantemente il diritto di difesa del cittadino; nel momento in cui infatti, il contribuente deve intanto pagare comunque l'imposta di un accertamento dei tributi locali, anche se errato, si attenta alle fondamenta dello stato di diritto; non ci resta che appellarci al buon senso del Parlamento, sperando in sostanziali modifiche del progetto normativo.
Meditate contribuenti, meditate.
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