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Termine di impugnazione delle sentenze camerali

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Con la sentenza in commento, la n. 19221 depositata lo scorso 25 giugno 2020, la quarta sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da parte del pubblico ministero in quanto tardivo.

Traendo spunto dal caso sottopostole, la Corte ha precisato i termini per la proposizione del ricorso per cassazione in caso di rito camerale.

Nel caso di specie la Corte di Appello l'11 dicembre 2018 aveva infatti confermato la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale.

La Corte di Cassazione ha ripercorso gli snodi processuali della vicenda precisando come: "decidendo, nelle forme del rito camerale, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comma 3, che richiama l'art. 127 c.p.p., sull'impugnazione da parte del P.M. della sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. ai sensi dell'art. 425 c.p.p., la Corte di appello all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2018 ha dato lettura, alla presenza delle parti, tra cui il P.G., del dispositivo, assegnandosi - irritualmente - un termine di novanta giorni per la decisione, in luogo di quello previsto, in linea generale, dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), di quindici giorni." 

​Da ciò ne consegue che trova applicazione nel caso di specie l'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) che prevede un unico di termine per la proposizione del ricorso per cassazione di quindici giorni per tutti i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.

La sentenza di non luogo a procedere, infatti, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. viene decisa dalla Corte di Appello nelle forme della camera di consiglio e a nulla vale il fatto che il giudice si sia assegnato novanta giorni per la motivazione poichè - anche in quel caso - continuerà a trovare applicazione la lett. a) dell'art. 585 c.p.p.

Di talchè, l'appello presentato dal PM al quarantaquattresimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (in questo caso rispettato) è da considerarsi tardivo e pertanto inammissibile

 

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