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Consiglio di Stato: si alla mobilità in presenza di vigente graduatoria del concorso

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 Interessante decisione del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3759 del 19 giugno 2018) in tema di scelta della Pa di ricorrere alla mobilità volontaria rispetto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora vigente ed efficace.

Sul punto la sentenza citata è stata abbastanza chiara: se la PA deve reclutare nuovo personale ed è dotata di una valida graduatoria formatasi a seguito di una precedente procedura concorsuale è tenuta ad attingere da tale graduatoria il personale da assumere, solo se è posta nell'opzione di dovere avviare nuova procedura concorsuale.

Se invece ha la possibilità di optare per una procedura concorsuale di mobilità riservata a personale che si trova già assunto presso la stessa PA, allora può liberamente scegliere quest'ultima opzione.

Cercheremo adesso di approfondire la questione partendo dall'esame del caso di specie.

Fatto

Un candidato idoneo di una graduatoria ancora vigente, proponeva ricorso avverso la delibera dell'ASL di Salerno con la quale era stata indetta la procedura concorsuale di mobilità regionale ed extraregionale per titoli e colloqui per il reclutamento di n. 25 Unità di Dirigente Veterinario – Sanità Animale – area "A".

Il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, si è esprimeva per il rigetto in senso del ricorso proposto .

 La ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sosteneva che l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto procedere alla copertura dei n. 25 posti da Dirigente Veterinario area "A" attingendo preventivamente alla suddetta graduatoria di merito, tuttora valida e nell'ambito della quale ella era collocata nella quindicesima posizione, mentre solo in via subordinata avrebbe potuto procedere alla indizione di una bando per la mobilità regionale ed interregionale.

Il giudice di primo grado, aveva motivato la sentenza appellata, richiamando il principio secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti (quindi anche prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate) devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale in servizio presso le altre Amministrazioni pubbliche, rispondendo ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa la preferenza per l'utilizzazione di personale con esperienza acquista nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire.

Con i motivi dell'appello proposto per ottenere la riforma della sentenza appellata, l'appellante deduce in primo luogo che il T.A.R. non aveva rilevato la violazione procedimentale che avrebbe inficiato la legittimità del provvedimento impugnato , avendo l'Amministrazione appellata concesso alle ASL della Regione Campania, il termine di soli dieci giorni per comunicare le graduatorie in essere relativamente al suindicato profilo professionale.

Rilevava altresì che era stato disatteso lo stesso provvedimento autorizzatorio all'assunzione di personale del sub Commissario ad acta del settore sanità regionale, posta a fondamento della procedura di selezione dei n. 25 dirigenti veterinari Area "A", nella parte in cui esprimeva la preferenza per l'utilizzo di graduatorie esistenti presso altre ASL della Regione Campania per la copertura dei posti vacanti.

 Motivazione

Con l'appello sono stati sollevati vizi sintomatici dello sviamento del potere operato dalla PA , pertanto preliminarmente il Collegio si è preoccupato si individuare l'interesse pubblico perseguito dall'atto amministrativo impugnato.

Ebbene, ai fini della individuazione di tale interesse, il Collegio ha ritenuto di dover dare continuità a un recente indirizzo interpretativo della Sezione che è stato espresso con la sentenza n. 5230 del 13 dicembre 2016. Secondo tale pronunciamento la tesi degli appellati non merita di essere condivisa , infatti secondo i giudici del Consiglio di Stato " l'esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2012, n. 3308 nonché, in sede consultiva, il parere del Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012, n. 5217). Appaiono decisive le argomentazioni, di cui al citato parere del Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012, n. 5217, secondo cui la preferenza accordata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14 del 2011 allo scorrimento della graduatoria, rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni."

Ciò viene sostenuto dai giudici del Consiglio di Stato anche in considerazione che la mobilità consente alla P.A. di raggiungere altre finalità di rilevanza pubblica:l'acquisizione di personale già formato, l'immediata operatività delle scelte ed infine l'assorbimento di eventuale personale eccedentario con conseguenti risparmi di spesa .

Per tali motivazioni l'appello deve essere respinto.

Si allega sentenza

.

 

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