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Attesa troppo lunga al Pronto soccorso e decesso: la struttura sanitaria risponde dei danni

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 Con la sentenza n. 1386, il Tribunale di Lucca, pronunciandosi sulla domanda avanzata dagli eredi di un uomo deceduto dopo una lunga attesa al Pronto soccorso, ha ritenuto che "va affermata la responsabilità dei sanitari che, con la loro condotta omissiva colpevole, abbiano determinato la anticipazione dell'evento morte del paziente, anche se questo si sarebbe comunque verificato, attese le gravi patologie del paziente stesso, riducendone le aspettative di vita".

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il Giudice di Lucca ha analizzato la responsabilità di una struttura sanitaria per il decesso di un uomo che, portatore di grave patologia neoplastica, si recava presso un Pronto Soccorso accusando forti dolori addominali e che, nonostante avesse segnalato tale sua condizione al momento, doveva attendere oltre tre ore prima di essere sottoposto ad una visita iniziale; solo dopo 13 ore di attesa dall'ora di entrata al pronto soccorso veniva effettuata una seconda visita medica, all'esito della quale veniva segnalato un episodio sincopale. Il giorno successivo veniva trasferito in chirurgia per l'assenza di posti letto e qui iniziava un costante peggioramento del suo quadro clinico, tale da determinare l'esecuzione di un intervento urgente nel corso del quale veniva riscontrato un infarto intestinale ed all'esito del quale, a due giorni dall'accettazione al pronto soccorso, si verificava il decesso.

Gli eredi della vittima, adito il Tribunale, chiedevano l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera e, conseguentemente, il risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non, patiti sia iure proprio che iure hereditatis.

 In particolare, gli stessi deducevano che il decesso era da ascriversi alla responsabilità dei sanitari la cui condotta – caratterizzata da ritardi, omissioni, negligenze ed errori – aveva determinato una perdita di chances di sopravvivenza del loro congiunto.

Chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni patrimoniali (per le spese funerarie e per il loculo) e di quelli non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale; chiedevano, inoltre, iure hereditatis il danno tanatologico subito dal loro congiunto, il quale aveva lucidamente assistito all'assottigliarsi delle proprie aspettative di vita, attendendo per due giorni il temporeggiare del personale medico alle cui cure si era affidato.

Con la sentenza in commento il Tribunale ha ritenuto, nel merito, la domanda fosse fondata, essendo ben emersa la responsabilità della struttura sanitaria: nel corso dell'istruttoria è stato infatti accertato come "la condotta dei sanitari di P.S. sia stata negligente ( ne' dopo la prima visita, ne' dopo la seconda visita medica, in presenza di un addome acuto è stata richiesta una consulenza chirurgica) e come il ritardo nell'espletamento delle visite mediche(tre ore per la prima e dieci ore ancora per la seconda) e nell'esecuzione dei giusti esami diagnostici …siano concause dell'evento morte".

In conseguenza di ciò, si è ritenuto sussistente il nesso causale tra l'omissione colpevole dei sanitari e l'evento consistente nella minore durata della vita del paziente, essendo noto che "è proprio il tempo che intercorre tra la diagnosi di ischemia intestinale e l'intervento chirurgico che ne aumenta in modo esponenziale la prognosi infausta" e che "il fattore tempo è oltremodo determinante nel favorire una prognosi migliore ed una diminuzione nella mortalità".

I sanitari, quindi, con la loro condotta omissiva colpevole hanno determinato la anticipazione dell'evento morte, che si sarebbe, comunque, verificato attese le gravi patologie del paziente, riducendone le aspettative di vita.

Tale danno consistente nell'anticipazione dell'evento morte è risarcibile, come ha ricordato la stessa Suprema Corte (sentenza n. 5641/2018), affermando che ove risulti provato, sul piano etiologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente che sarebbe, certamente o probabilmente, sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori, non di maggiori chance di sopravvivenza sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità; in tal modo non vengono vulnerati i tradizionali criteri di accertamento dell'illecito, né con riguardo alla relazione causale (e alle sue regole) , né alla natura dell'evento di danno da porre in relazione con la condotta dell'agente ( vivere di meno e vivere peggio).

In punto di quantum, in considerazione della particolare difficoltà di determinare l'esatto ammontare del pregiudizio in esame, il Giudice di Lucca ha ritenuto di dover procedere ad una liquidazione in via equitativa per il danno da perdita anticipata del rapporto parentale: tenuto conto dell'età del paziente (anni 71), della sua aspettativa di vita (anni tre), delle gravi patologie da cui era affetto e dell'età dei congiunti, equitativamente si è liquidato alla moglie convivente la somma di euro 120.000,00, al figlio non convivente, coniugato, la somma di euro 80.000,00, alla nipote la somma di euro 40.000,00 e alla nuora la somma di euro 20.000.

È stata invece rigettata la domanda di risarcimento del danno terminale non essendo trascorso tra l'evento e la morte un lasso di tempo apprezzabile tale da consentire alla vittima, per la sofferenza provata, di avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. 

 

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