Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Risarcimento al figlio da parte del padre “assente”

Imagoeconomica_592880

I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 14382 del 2019 hanno pesantemente punito l'assenza protratta di un padre nei confronti della figlia condannandolo ad un risarcimento esemplare per il danno subito ( 67.000,00 euro circa).

Con tale Ordinanza gli Ermellini prendono, dunque, una posizione netta nei confronti del genitore inadempiente che ha fatto palesemente mancare alla figlia il proprio sostegno morale, educativo ed economico compromettendo in tal modo un armonico e sereno sviluppo della stessa.

Tali disagi, tra l'altro, hanno indotto la ragazza ad abbandonare gli studi con le conseguenti preclusioni e difficoltà lavorative indubbiamente scaturenti da tali decisione.

A nulla è valsa, per i Giudici di Piazza Cavour, la difesa dell'uomo, che nell'intento di ribaltare le responsabilità, in ordine ai disagi subiti dalla ragazza, fa leva su una presunta intempestività della compagna nel comprendere i disagi della giovane e nell'intervenire sugli stessi. 

Si tratta di un assunto assolutamente infondato, non potendosi ritenere esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri, la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza.

La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, sostengono i Supremi Giudici, gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente "presente", come sembrerebbe ritenere il ricorrente; di essi ciascun genitore risponde quindi integralmente (né d'altra parte risulta nella specie proposta una azione di rivalsa o regresso nei confronti dell'altro genitore -che non è neanche parte del giudizio - per la eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente nell'ambito di una eventuale pretesa obbligazione solidale). 

In tal senso illuminante sembra essere un passaggio di detta ordinanza dove si fa riferimento addirittura agli obblighi incombenti sul genitore che non riconosce il figlio " ... nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori" .

Ciò detto, a fortiori, deve ritenersi che tali obblighi gravino anche sul genitore che sia rimasto semplicemente "assente", cioè di fatto si sia sottratto all'adempimento dei suddetti obblighi senza alcuna ragione per cui risponderà integralmente delle conseguenze del suo inadempimento.

Ciò detto gli Ermellini rigettano il ricorso dell'uomo ritenendo dovuto il pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della figlia a causa dei danni materiali e morali causatele dalla condotta omissiva del genitore assente.

Si allega ordinanza



Nome File: ordinanza--14382
Dimensione File: 16 kb
Scarica File

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Casella pec, Cassazione su remissione in termini p...
Attesa troppo lunga al Pronto soccorso e decesso: ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito