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Il Biotestamento è legge. Tra consenso informato e DAT, eccone i punti principali

Il diritto di ogni persona a compiere in prima persona le scelte sulla propria salute, e, quindi, di decidere in anticipo se e come farsi curare, è stato regolamentato, dopo un lungo iter parlamentare, dalla Legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31/01/2018 (G.U. n.12 del 16-1-2018).
Questa legge richiamando diritti fondamentali, quali quello alla vita, alla salute, all´autodeterminazione, fissa nel consenso informatoe nelle disposizioni anticipate di trattamento ( D A T ) gli strumenti per dare attuazione a diritti già sanciti.
 
IL CONSENSO INFORMATO – Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene "promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato" e "nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari".
Con il consenso informato si incontrano l´autonomia decisionale del paziente e la competenza, l´autonomia professionale e la responsabilità del medico che condivide con il paziente le diverse opzioni terapeutiche accompagnandolo nella scelta più appropriata per la persona. Anche nei casi estremi in cui il paziente rifiuta terapie necessarie alla sopravvivenza lo accompagna nel percorso scelto e gli dà sollievo.
E´ tenuto a prospettargli le conseguenze del rifiuto alle cure e le possibili alternative e a promuovere ogni azione di sostegno psicologico.
A tal fine, e´ sempre garantita un´appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l´erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010 n. 38.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo´ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
I MINORI – Per essi "il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall´amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore".
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – Ogni "persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un´ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso "Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali".
Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e "in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale".
PIANIFICAZIONE DELLE CURE – Nella relazione tra medico e paziente "rispetto all´evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".
Si possono formulare nel D.a.t. ad esempio, in generale, il rifiuto alla rianimazione o al ricorso a trattamenti che produrrebbero il mantenimento di uno stato di incoscienza permanente, demenza avanzata, paralisi totale che impedisce ogni forma di comunicazione. O indicare in particolare quali interventi medici si accettano e si rifiutano, e in quali circostanze: voglio/non voglio che mi sia praticata la respirazione meccanica in caso di arresto cardio/respiratorio. In questo senso, è bene ricordare che la nuova legge considera anche nutrizione e idratazione artificiale come interventi sanitari a cui si può dare o meno il proprio consenso.
Come redigere il biotestamento?
La legge prevede che sia redatto per atto pubblicoo per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, o con scrittura privata semplice; in tal caso è la persona che scrive le proprie dat a consegnarle personalmente all´ufficio di stato civile del comune di residenza.
 
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione". In caso di emergenza o di urgenza "la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni".
La legge prevede che prima di redigere il testamento siano acquisite adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte ed è possibile allegare la sottoscrizione del medico che dichiari che lo scrivente ha ricevuto e compreso le informazioni necessarie. È possibile allegare le proprie disposizioni post mortem: dove si desidera morire (a casa, in ospedale o altrove), come si desidera che sia trattata la salma, come andranno svolte le esequie.
E´ possibile, inoltre, indicare un fiduciario che è una persona maggiorenne a cui, nel caso in cui non si sia più in grado di intendere e di volere, si affida la responsabilità di interpretare le proprie Dat, ciò, in particolare, nel caso in cui esistano nuove possibilità terapeutiche o nuove conoscenze e prospettive mediche, emerse in seguito alla stesura del testamento, che possano mettere ragionevolmente in dubbio le scelte espresse nel documento. Il ruolo di fiduciario deve essere accettato dalla persona scelta che deve sottoscrivere il testamento biologico e ne dovrà conservare una copia.
Il predetto documento (DAT) e´ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Non c´è ancora un registro nazionale delle Dat, ma il Notariato ha predisposto un registro elettronico che raccoglie i nomi delle persone che hanno stilato il testamento biologico, l´indicazione del notaio e il documento di repertorio dell´atto, e presto sarà possibile la lettura del contenuto dell´atto, mediante la stipula di convenzioni, da parte di soggetti qualificati come le Asl, nel rispetto delle norme sulla privacy.
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania
 


Fonte: Legge 22/12/2017 n.219

 

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