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Pignoramento mobiliare: tra presunzione di appartenenza dei beni e intervento della forza pubblica

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Inquadramento normativo: Art. 513 c.p.c.

I poteri dell'ufficiale giudiziario nel pignoramento mobiliare: Il creditore in possesso di precetto e titolo esecutivo, ove il debitore risulti ancora inadempiente, può chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere con un pignoramento mobiliare. In quest'ipotesi, quest'ultimo, munito dei predetti atti, «può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti». Da tanto appare evidente che in questo tipo di pignoramento assume rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nei suddetti luoghi si presumono appartenenti al debitore. Tale presunzione, tuttavia:

  • impedisce all'ufficiale giudiziario di «sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura»;
  • non fa venir meno l'obbligo sussistente in capo all'ufficiale giudiziario di astenersi dal pignorare i beni che l'art. 514 c.p.c. indica come impignorabili. Questo sta a indicare che il potere dell'ufficiale giudiziario non è illimitato, non essendo possibile porre in essere un pignoramento indiscriminato (Cass. civ., n. 23625/2012).

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento mobiliare: «L'ufficiale giudiziario può legittimamente rifiutarsi di eseguire il pignoramento ove il creditore procedente non gli consegni il titolo esecutivo e il precetto, precisando che le verifiche che il medesimo può compiere in sede di esecuzione sono strettamente formali, in quanto all'ufficiale giudiziario non è consentito di adottare alcuna decisione in ordine al potere del creditore o all'obbligo del debitore, perché la misura del primo e del secondo è rispettivamente determinata dal titolo esecutivo e dalla possibilità di proporre opposizioni» (Cass. civ., n. 23625/2012).

Cosa si intende per casa del debitore? Quando si procede con un pignoramento mobiliare, per casa del debitore si intende non solo il luogo dove il debitore ha la residenza anagrafica, ma qualsiasi luogo in cui il debitore dimori con carattere di abitualità e di tendenziale stabilità, anche se i) per mero spirito di ospitalità da parte del proprietario dell'immobile, ii) tali luoghi siano diversi dalla residenza anagrafica del debitore, o l'ufficio e/o l'immobile ove svolge l'occupazione. «In tal caso si presume che i beni appartengano al debitore, salvo prova documentale che detti beni, da epoca anteriore al pignoramento, sono di proprietà del terzo (Tribunale Roma, sentenza 24 febbraio 2009). In buona sostanza il terzo che intenda contrastare la presunzione "juris tantum" di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti in detti luoghi, deve dimostrare documentalmente, con atto di data certa, non solo di aver acquistato il diritto sul bene pignorato, del quale si affermi titolare, in epoca anteriore al pignoramento, ma anche di aver affidato il bene stesso al debitore per un titolo non comportante il trasferimento della proprietà» (Cass. nn. 1975/90, 7564/94, 7078/97, 4222/98, 352/99, 14873/00, richiamate da Cass. civ., n. 9627/2003).

La pignorabilità dei beni che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore: Per pignorare determinati beni che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore e di cui quest'ultimo può disporre direttamente, su ricorso del creditore, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, può autorizzare, con decreto, l'ufficiale giudiziario al pignoramento di detti beni. In queste ipotesi, è chiaro che si è al di fuori dei casi di collegamento spaziale tra beni pignorabili e luoghi appartenenti al debitore, sussistendo solo la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore, «rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà ovviamente fornire la prova del titolo di questa […]» (Cass. civ., n. 8746/2011). 

Pignoramento mobiliare, assistenza della forza pubblica e risarcimento danni per mancato intervento della forza pubblica: «Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza pubblica». In queste ipotesi, se la richiesta dell'ufficiale giudiziario dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione del titolo viene disattesa, il creditore può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla tardiva o mancata esecuzione a causa del difetto di assistenza della forza pubblica. In questo giudizio, non è il privato che deve provare l'ingiustificato diniego, ma è la pubblica amministrazione cui è stata formulata la richiesta di assistenza che deve dimostrare di essersi trovata nella impossibilità di prestarla. «Va soggiunto che, in relazione alla molteplicità dei compiti demandati alle forze di polizia, nella valutazione della effettività delle ragioni addotte a sostegno della contingente impossibilità manifestata, ben potrà tenersi conto del comportamento complessivo della pubblica autorità, considerandosi anche se siano state indicate date alternative (diverse da quelle stabilite dall'ufficiale giudiziario) per l'esecuzione assistita, ovvero il numero delle volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta, ovvero ancora la genericità o la puntualità dei motivi del diniego» (Cass. civ., n. 3873/2004). 

 

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