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Processo civile: quando la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare?

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Inquadramento normativo: Art. 285 c.p.c.; Art. 170 c.p.c.

La decorrenza del temine breve per l'impugnazione: Per far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la parte deve notificare la sentenza a norma dell'art. 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. In queste ipotesi, «attraverso la notificazione della sentenza [...] la parte ha il potere di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l'esercizio del potere di impugnazione dell'altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 6278/2019).

La notificazione per accelerare il termine per impugnare e decorrenza di tale termine; Dalla funzione sollecitatoria della decorrenza del termine breve, si evince che la notificazione della sentenza finalizzata a tale scopo non è diretta a evitare decadenze processuali, ma ad abbreviare il tempo della formazione del giudicato. «Per tale motivo il termine breve di impugnazione [...], decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 6278/2019). Ne consegue che, in questi casi, non opera il principio della scissione degli effetti della notificazione. 

La notifica della sentenza alla parte e decorrenza del termine breve per impugnare: Se la sentenza è notificata alla parte presso il procuatore costituito, la notifica in questione è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, come se fosse eseguita al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. E ciò in considerazione del fatto che le due forme di notificazione «sono in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a esprimere un parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame» (Cass. nn. 2370/1972; 1128/1977; 1435/197; 3267/1981; 6186/1992; 8143/1998 ; 18493/2014, richiamate da Cass. civ., n. 19530/2019). Tale funzione non viene meno neanche se la sentenza notificata reca la formula esecutiva atteso che l'apposizione della formula su menzionata non è ostativa dell'inizio del decorso del termine breve per l'impugnazione. Infatti, ai fini della decorrenza della decorrenza del detto termine, non ha alcuna rilevanza la volontà della parte che abbia richiesto la notifica (Cass., nn. 18493/2014; 10878/2007; 146422001; 5449/2000; 8143/1998 richiamate da Cass. civ., n. 19530/2019). Diverso, invece, è il caso in cui la sentenza sia notificata alla parte personalmente in forma esecutiva. In questi casi, la notificazione è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La decorrenza del predetto termine, infatti, non è volta alla conoscenza della sentenza, ma, come sopra evidenziato,  al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c.  

Ne consegue che «la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte e quindi alla stessa personalmente anziché presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla», è valida ad altri fini: ad esempio è idonea a far ritenere che il notificante intenda perseguire l'obiettivo di dare impulso alla procedura esecutiva (Cass., n. 15389/2007, richiamata da Cass. civ., n. 7197/2019). Né a tale forma di notifica, eseguita in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., può trovare applicazione la regola sul raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass., nn. 1152/2001; 10026/2010, richiamate da Cass. civ., n. 7197/2019) dal momento che la conoscenza della sentenza alla parte non è sufficiente per far decorrere il su citato termine, essendo necessario che la conoscenza raggiunga un soggetto professionalmente qualificato, qual è il procuratore costituito che è il solo chiamato a determinarsi alla impugnazione (Cass. civ., n. 7197/2019).

La notifica ad avvocato cancellato dall'albo e termine breve per impugnare: «La cancellazione (anche volontaria) dall'albo degli avvocati comporta la perdita dello ius postulandi del difensore anche dal lato passivo, con conseguente invalidità (nullità) delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione» (Cass., sez. un., n. 26856/2017, richiamata da Cass., n. 4764/2019). In questi casi, «deve ritenersi rituale la notifica alla parte personalmente della sentenza di primo grado e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione» (Cass., sez. un., n. 3702/2017, richiamate da Cass. civ., n. 4764/2019). 

 

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