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Danni cerebrali per cesareo ritardato: risarcimento non sempre possibile

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Con la sentenza n. 122 dello scorso 8 gennaio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare la responsabilità di alcuni sanitari per aver ritardato l'esecuzione di un taglio cesareo, ha cassato con rinvio la sentenza di condanna, per non aver la Corte di Appello valutato se le pregresse condizioni di salute della paziente risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nell'esecuzione del taglio cesareo.

Si è quindi ribadito che nell'accertamento della causalità materiale, il principio del "più probabile che non" deve essere applicato con apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio di preponderanza probabilistica implica l'esclusione di circostanze alternative incompatibili (o quanto meno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto) con quella che si intende riconoscere come fattore casale esclusivo dell'evento dannoso.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una richiesta di risarcimento danni avanzata contro una struttura ospedaliera dai parenti di una donna che, a causa del ritardo con cui i sanitari le avevano stabilizzato la pressione arteriosa per poi praticarle il taglio cesareo, subiva una emorragia celebrale acuta che le comportava un grave deficit neurologico.

Il Tribunale di Roma, sulla scorta dell'espletata ctu, rigettava la domanda attorea. 

 La Corte di Appello di Roma, dopo aver disposto una nuova consulenza collegiale, riformava la pronuncia di primo grado, condannando i sanitari per aver ritardato oltremodo di intervenire con il taglio cesareo, eseguito solo due ore dopo che, a mezzanotte, fosse stata acquisita la conoscenza che la paziente era affetta da "preeclampsia grave", tale da imporre, immediatamente e senza alcuna incertezza, l'esecuzione del cesareo.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la struttura sanitaria, lamentando l'assenza del nesso causale intercorrente, nel caso di specie, tra il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e l'evento di danno consistito nel deficit neurologico.

A tal fine evidenziava come la Corte territoriale avesse fatto errata applicazione del criterio causale (più probabile che non), in quanto non sarebbe stato svolto alcun accertamento in ordine al risultato ipoteticamente positivo che sarebbe conseguito ad un anticipato taglio cesareo.

La Cassazione condivide le doglianze denunciate.

In punto di diritto gli Ermellini ricordano che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili.

Inoltre, nel diritto civile, nell'accertamento della causalità materiale, il principio del "più probabile che non" deve essere applicato con apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio di preponderanza probabilistica implica l'esclusione di circostanze alternative incompatibili (o quanto meno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa-effetto) con quella che si intende riconoscere come fattore casale esclusivo dell'evento dannoso.

 Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata – premesso che i referti fossero pervenuti, verosimilmente, alle ore 24.00 – ha attribuito rilevanza causale, quale fatto determinativo del deficit neurologico, al ritardo con cui era stato praticato il cesareo e l'intervento chirurgico, ribadendo che la evoluzione della grave patologia sarebbe stata impedita dal trattamento chirurgico se fosse stato eseguito già alle ore 24.00.

Sul punto, tuttavia, i giudici di appello, omettono qualsiasi valutazione della incidenza causale delle pregresse gravi condizioni di salute della paziente e non spiegano se le surriferite condizioni fossero di gravità tali da compromettere qualsiasi risultato utile anche in caso di immediata esecuzione dell'intervento chirurgico o di esecuzione anticipata di due ore.

Ne deriva che la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione della ragione per cui l'anticipazione di circa due ore della esecuzione dell'intervento chirurgico avrebbe -più probabilmente che non- impedito l'emorragia cerebrale.

In particolare, un corretto giudizio controfattuale avrebbe imposto al giudice di merito di chiarire se le pregresse condizioni di salute della paziente risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nella esecuzione del taglio cesareo (ritardo che, in tal caso, rimaneva privato di efficacia eziologica interferente esclusiva nella causazione del successivo danno neurologico), ovvero, al contrario, se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore rispetto a quello praticato alle ore 02,30 circa, avrebbe consentito di recuperare e bloccare la evoluzione degenerativa (assumendo quindi il ritardo carattere di causa determinante esclusiva del danno neurologico).

Compiute queste precisazioni, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. 

 

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