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Con recentissima sentenza, la n. 9468 del 5 marzo 2019, la Corte di Cassazione affronta il tema della dosimetria del risarcimento del danno dovuto per la riparazione da ingiusta detenzione.
Nel caso sottoposto al suo esame un imputato era stato condannato per omicidio dalla Corte di Assise con sentenza confermata in Corte di Assise di Appello per i reati di omicidio volontario aggravato ed altro, la sentenza era poi stato revocata dalla Corte di appello di Roma che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
Nel complesso, l'imputato aveva dunque trascorso otto anni, sette mesi e tredici giorni, innocente, in cella.
Il giudice della riparazione, a seguito della sentenza di assoluzione, aveva liquidato il risarcimento del danno applicando quale parametro giornaliero poco più che quello medio previsto dalle tabelle.
Per il resto, i giudici nella loro ordinanza avevano motivato il provvedimento adottato con una clausola di stile ritenendo che: "la dosimetria dell'indennizzo deve essere ricondotta al lungo periodo di tempo conseguente all'errore giudiziario, oltre agli effetti ad esso connessi quali l'interruzione delle attività lavorative (anche solo potenziali) e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita; difetta invece una comprovata riconducibilità contabile del periodo di detenzione a ulteriori e specifici danni economici patiti dall'istante".
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la suddetta ordinanza lamentando difetto di motivazione, rilevando come la Corte non avesse preso posizione in ordine alla richiesta di liquidazione delle voci di danno morale, biologico ed esistenziale, espressamente provati e richiesti nella sua istanza.
La Corte, accogliendo il ricorso e rilevando l'assenza di motivazione, trae spunto dal ricorso per riaffermare il noto principio di diritto per cui "Il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita".
Nel caso di specie, infatti, osserva la Corte, il ricorrente aveva dato ampia prova non solo del danno patrimoniale in senso stretto, ma anche di significativi danni alla salute, all'immagine, alla reputazione nonché un danno biologico di natura psichica.
Di talché, i giudici della riparazione avrebbero dovuto quanto meno prendere posizione sul punto.
Mancando tale motivazione, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza dovesse essere annullata e ha rimesso la questione per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
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