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Mediazione civile e commerciale, nuove norme.

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 Dal primo luglio 2023 sono state introdotte  molte novità, ad esempio chi intende introdurre una controversia davanti a qualunque giurisdizione, incluso il Giudice di pace, il Tribunale delle Acque pubbliche, il Tribunale per i minorenni ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici, può farlo solo con deposito telematico e con atti informatici.

Tale obbligo vale per tutti gli atti del processo compresi quelli introduttivi del giudizio.

Inoltre, dalla stessa data sono state introdotte importanti novità anche per quanto concerne l'istituto della mediazione civile e commerciale.

Innanzitutto l'estensione della mediazione obbligatoria non solo per le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone.

Ed ancora recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale, entra in vigore la norma che stabilisce nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di presentare domanda di mediazione spetta alla parte che ha presentato il ricorso monitorio.

È operativa la norma che consente di derogare alla competenza dell'organismo di mediazione su accordo delle parti e quella che legittima l'amministratore di condominio a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale.

Entrano in vigore le norme che fissano limiti di durata massima , non oltre tre mesi, prorogabili di ulteriori tre su accordo delle parti successivo all'instaurazione del procedimento ma antecedente alla scadenza del primo trimestre, eliminando il primo incontro "filtro" in cui le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione ed assegnando termini per la fissazione del primo appuntamento di mediazione tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.

Cambia la disciplina delle spese di mediazione. Le spese di avvio e le spese per il primo incontro sono dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione. Se la mediazione si conclude senza l'accordo, non sono dovuti ulteriori importi.

 Le ulteriori spese di mediazione per la conclusione dell'accordo e per gli incontri successivi al primo sono stabiliti dal regolamento dell'organismo di mediazione, in base ai criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Dal 1° luglio, i soggetti diversi dalle persone fisiche potranno stare in mediazione anche avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia, mentre le persone fisiche dovranno presenziare personalmente, salva possibilità di delega in presenza di giustificati motivi.

In vigore anche la norma che espressamente circoscrive l'obbligo di assistenza dell'avvocato alle sole mediazioni obbligatorie e a quelle demandate dal giudice.

Al via anche la nuova disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi ed i loro responsabili.

In sede di giudizio di appello e fino al momento della precisazione delle conclusioni, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, potrà disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.

Quando la mediazione è demandata dal giudice essa è condizione di procedibilità e se, alla data di rinvio per la verifica dell'esito della mediazione, il tentativo non è stato esperito, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

 

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