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Notifiche PEC, Consulta: “Se effettuate dopo le 21 ed entro le ore 24, si perfezionano lo stesso giorno in cui si genera la ricevuta”

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 dello scorso 9 aprile, ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art.16-septies del d.l. n. 179 del 2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, così confermando la tempestività di un atto di appello notificato telematicamente oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale prende avvio dall'instaurazione di un giudizio civile di secondo grado, nel corso del quale la società appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo PEC l'ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04: secondo l'appellata l'impugnazione risultava tardiva in quanto il gravame sarebbe stato presentato in una fascia oraria successiva alle ore 21, sicchè, ai sensi dell'art. 147 c.p.c., la notificazione si sarebbe perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

L'appellante, di contro, eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma relativa all'orario di notifica telematica.

La Corte di appello di Milano, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. 179/2012 e successive modificazioni nella parte in cui stabilisce che l'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, sicché la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. 

Secondo il collegio rimettente, la disposizione violerebbe l'art. 3 Cost. – sia sotto il profilo del principio di eguaglianza che in relazione a quello della ragionevolezza – poiché la prevista equiparazione del "domicilio fisico" al "domicilio digitale" comporterebbe l'ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti (le notifiche "cartacee" e quelle "telematiche") laddove, per queste ultime, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l'esigenza di evitare "utilizzi lesivi" del diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio o dell'interesse al riposo e alla tranquillità: difatti, anche a ritenere che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, ciò non bloccherebbe l'inevitabile ricezione dell'email da parte del destinatario, con il disturbo che ne consegue.

In secondo luogo, la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il notificante telematico, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) sarebbe costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuto per intero, con conseguente grave limitazione del diritto di difesa del notificante.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio, chiedeva di dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata: secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, il giudice remittente non avrebbe tentato una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata, ovvero ritenendo che – in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo di tutte le notifiche, ivi comprese quelle telematiche – gli effetti del differimento al giorno dopo possa operare per il destinatario, ma non per il notificante.

La Corte Costituzionale ritiene che la questione sia fondata. 

 Esclusa la possibilità di procedere ad una interpretazione adeguatrice della norma censurata – ritenuta impraticabile per il chiaro disposto della legge – la Consulta rileva come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 è stato introdotto per salvaguardare il diritto al riposo del destinatario in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Se tale ratio giustifica il differimento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, non altrettanto è da dirsi in relazione alla corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente. A quest'ultimo, infatti, – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario – viene impedito di utilizzare interamente il termine utile per approntare la propria difesa: siffatto termine, nel caso di impugnazione, è computato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., «a giorni» e scade, quindi, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

La Consulta evidenzia anche l'ontologica diversità tra la notifica cartacea e quella telematica: la prima, infatti, si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui invece prescinde del tutto la notificazione con modalità telematica.

Ne deriva che, in coerenza con la disciplina generale del deposito telematico degli atti processuali di parte e tutelando l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità del sistema tecnologico, la notifica telematica deve ritenersi tempestiva se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza; resta salva, anche alla notifica effettuata con modalità telematiche, la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione.

La Corte, in conclusione, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

 

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