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Modello 5. Rilievo disciplinare del mancato adempimento

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Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)

A norma dell'art.17 L. n. 576/1980 il mancato invio del modello 5 comporta la sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato (ex articolo 29, comma 6 L. n. 247/12), che viene inflitta dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza osservando le regole del procedimento disciplinare. È stato precisato che la suddetta omissione costituisce un illecito deontologico sanzionabile disciplinarmente per violazione degli obblighi di lealtà e correttezza previsti dall'art.9 nonché dell'obbligo di adempimento previdenziale, ex art. 16 e art. 70 codice deontologico forense (CDD di Genova decisione n. 1 del 20 ottobre 2020).

Cause di giustificazione

A parere del Consiglio Nazionale Forense questo illecito disciplinare non è scriminato dall'asserita buona fede, né dall'asserita sussistenza di altra causa di giustificazione o dalla circostanza che l'incolpato sia stato indotto in errore da altro professionista. Sul punto il Consiglio ha precisato, infatti, che "il mancato invio del Modello 5, asseritamente dovuto ad una dimenticanza del Commercialista, ma in realtà dipeso da una consapevole omissione direttamente imputabile dell'avvocato comporta, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato" (CNF sentenza n,177 del 25 ottobre 2021).

Elemento soggettivo

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e la sua intensità tali elementi non si configurano come elementi costitutivi dell'illecito disciplinare, ma possono essere valutati dal Consiglio di Disciplina al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare (cfr. CDD di Genova cit.). 

Conseguenze della mancata presentazione del Modello 5

A norma dell'art.17, comma 5, L. n. 576/1980 "l'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente al Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".

Natura della sospensione di cui all'art.17, comma 5 L. n. 576/1980 Ci si è interrogati sulla natura amministrativa o disciplinare della suddetta sospensione. A questo proposito il Consiglio Nazionale Forense ha osservato che dal tenore letterale della disposizione si evince che il profilo amministrativo e quello disciplinare procedono in parallelo, in quanto a seguito della segnalazione da parte della Cassa, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare, laddove a seguito dell'entrata in vigore della L. n.247/12 tale adempimento consiste nella segnalazione al competente CDD (CNF, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e n. 153 del 11 giugno 2016; CNF, parere n. 39 del 17 ottobre 2022). 

 Poteri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Un ulteriore interrogativo riguarda i poteri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e più precisamente ci si è chiesti se il COA possa deliberare la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato dall'esercizio della professione o piuttosto debba limitarsi all'avvio del procedimento disciplinare.

A questo riguardo il CNF ha osservato che la disposizione di cui al citato art. 17, stabilisce che in ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, laddove la suddetta sospensione deve essere deliberata nelle "forme del procedimento disciplinare". Il riferimento alle forme del procedimento disciplinare non esclude, a parere del Consiglio, la natura amministrativa del provvedimento, ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento, il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 17 ottobre 2022). Peraltro le segnalazioni ricevute dalla Cassa debbano essere inviate anche al CDD, per gli adempimenti conseguenti (CNF, parere n. 6 del 4 febbraio 2022).

Revoca del provvedimento di sospensione

Il suddetto art. 17 prevede che la sospensione venga revocata dal Presidente del COA allorquando l'interessato dimostri di avere adempiuto ai suoi obblighi e precisamente di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta (CDD di Genova cit.).

 

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