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Con la sentenza n. 19825 depositata lo scorso 22 settembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato lo stato di adottabilità di un minore, posto che la nonna, sebbene avesse dichiarato di volersi occupare del nipote, era stata, di fatto, del tutto assente per anni dalla sua vita, senza mai chiedere notizie e attivarsi per cercarlo.
Si è difatti precisato che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata dai parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di un bambino.
L'istanza traeva origine dal comportamento della mamma e della nonna, che erano state totalmente assente per sei anni dalla vita del minore, senza mai chiedere notizie e attivarsi per cercarlo.
Alla luce di tanto, il Tribunale dei minori di Roma dichiarava lo stato di adottabilità del minore; la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma, avendo la stessa accertato lo stato di abbandono del bambino, che era stato lasciato dai propri familiari in tenerissima età.
In particolare, la nonna, sebbene avesse dichiarato di volersi occupare del piccolo, dall'agosto del 2014 era totalmente assente dalla vita del minore, non aveva mai chiesto notizie e non si era mai attivata per cercarlo, pur potendo farlo, così evitando in toto di instaurare una effettiva relazione affettiva con il medesimo.
Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la nonna, lamentandosi della circostanza per cui la sentenza impugnata aveva confermato lo stato di adottabilità senza prendere in considerazione la sua disponibilità a occuparsi del bambino.
La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.
La Corte premette che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata dai parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.
Ciò chiarito, con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la Corte territoriale abbia ampiamente motivato la sua scelta di confermare lo stato di adottabilità, sulla scorta delle ampie indagini in fatto effettuate: da tale indagine, era emerso – contrariamente a quanto dichiarato dalla nonna – come quest'ultima dall'agosto del 2014 era totalmente assente dalla vita del minore, non aveva mai chiesto notizie e non si era mai attivata per cercarlo, pur potendo farlo, così evitando in toto di instaurare una effettiva relazione affettiva con il medesimo.
La sentenza in commento rimarca quindi come la nonna, nel contestare la valutazione del provvedimento impugnato in ordine alla significatività del rapporto con il nipote, abbia formulato solo censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte d'Appello e ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale, come tali non consentite in sede di legittimità.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso.
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