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L’ordine di esibizione nei giudizi di separazione: come va chiesto e come si può contrastare qualora sia chiesto dall’ex

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Nei giudizi di separazione accade sovente che uno dei coniugi formuli in termini di richiesta di prova, l'ordine di esibizione di documentazione di cui non è in possesso e riguardante l'altro coniuge e che può essere anche in possesso di un soggetto terzo, quale a titolo esemplificativo estratti conti bancari e/o postali, libretti di risparmio, polizze assicurative, dichiarazioni dei redditi.

Infatti, l'art. 210 c.p.c. prevede che …"il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo".

L'ordine di esibizione è quindi un mezzo istruttorio attraverso il quale una delle parti, può fare acquisire agli atti del processo un documento, attraverso il potere autoritativo del giudice, al fine di provare le proprie pretese in giudizio.

Ma quali i requisiti dell'ordine di esibizione?

In primis la diffusione del documento di cui si chiede l'esibizione non deve creare un grave danno e non deve altresì sussistere il pericolo che vengano violati i segreti di cui agli artt. 200 e ss. c.p.p.

Occorre inoltre la specifica indicazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'ordine, del contenuto del documento, con l'onere di allegare la certezza dell'esistenza dello stesso e di indicare elementi idonei all'attuazione dell'ordine.

L'ordine di esibizione presuppone poi che il documento non si possa acquisire aliunde e soprattutto che l'iniziativa non abbia finalità esplorativa.

Spesso accade infatti che la richiesta formulata in giudizio da una delle parti venga dichiarata inammissibile dal Giudice.

Allora come procedere al fine di acquisire documentazione riguardante la situazione economico- reddituale dell'altro coniuge?

Le norme generali che vanno osservate sono l'art. 118 c.p.c., l'art. 210 c.p.c. nonché l'art. 94 disp. Att. C.p.c.

Innanzitutto la richiesta di esibizione, non può supplire in alcun caso al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del soggetto istante. Infattila stessa richiesta non solo non può essere generica, ma deve riguardare documenti che siano indicati specificatamente e che siano indispensabili al fine di provare in giudizio fatti controversi.

Il contenuto degli stessi documenti deve essere tale da far presupporre la rilevanza ai fini di causa.

L'ordine di esibire documentazione può essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti la cui «acquisizione al processo sia necessaria» (art. 210 c.p.c.), ovvero «concernenti la controversia» (art. 2711 c.c.), e quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto o almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (sul punto Cass. civ., sez. I, 11-07-2003, n. 10916).

Ancora l'ordine di esibizione implica che venga indicato specificatamente il soggetto nei cui confronti l'ordine debba essere rivolto.

Infine l'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c., richiede la certezza dell'esistenza del documento e l'esistenza di elementi idonei volti a rendere attuabile l'ordine medesimo.

Ebbene accade spesso nei giudizi di separazione e divorzio che, sebbene sia onerata la controparte di provvedere ad esempio alla produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, di fatto poi non provveda.

Ebbene il coniuge ha diritto ad accedere alle dichiarazioni dei redditi e/o modello CUD dell'altro coniuge. Pertanto andrà dichiarata inammissibile la richiesta fatta in giudizio, in sede di memorie istruttorie, di ordinare l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi della parte ed il suo modello CUD ad opera del Giudice, potendo il richiedente provvedere in altro modo a richiedere direttamente alla Agenzia delle Entrate la documentazione e produrla poi in giudizio.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva dato seguito all'istanza di esibizione avanzata da una parte con riguardo a determinati documenti, sul presupposto che era risultato che gli stessi erano già stati esaminati presso il terzo dal consulente privato della stessa parte). Sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 06-10-2005, n. 19475.

Non si può dunque sopperire all'onere della prova gravante sulle parti, chiedendo al giudice una esibizione di documentazione che le stesse parti possono produrre liberamente.

Diverso il caso in cui parte richiedente sia stata diligente ed invece il terzo non sia stato collaborante o abbia negato il diritto di accesso.

L'istanza con cui si chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., soggiace alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n.ri 2 e3 c.p.c.

Qualora l'istanza sia accolta, sarà onere della parte provvedere a notificare l'ordinanza con cui il Giudice dispone l'esibizione a controparte.

Sotto diverso profilo, invece, come contrastare in giudizio la richiesta di esibizione formulata da controparte?

La richiesta di esibizione andrà dichiarata inammissibile e quindi rigettata quando non sussistono i requisiti per l'ordine di esibizione e dunque: quando trattasi comunque di documenti non pertinenti, né idonei a provare i fatti controversi, oggetto del giudizio (deve essere dimostrata sotto questo profilo l'indispensabilità del mezzo di prova richiesto); ancora quando non viene indicato da controparte il soggetto nei cui confronti l'ordine deve essere rivolto. Pertanto rettamente il Giudice dovrà rigettare l'istanza formulata in quanto inammissibile poiché si richiede l'ordine di acquisizione di un documento senza indicare il soggetto cui dirigere l'ordine (sul punto cfr. Cass. 14.10. 1998 n. 10147); ancora sarà inammissibile la richiesta quando il richiedente non fornisca la prova ex art. 94 c.p.c. che la controparte o il terzo posseggano il documento di cui si chiede l'esibizione.

È altresi inammissibile la richiesta quando la stessa ha finalità esplorative. Recentemente il Tribunale di Bologna con ordinanza del 15.10.2018, in un giudizio di separazione, ha dichiarato per tale motivo inammissibili l'ordine di esibizione dei movimenti della carta postepay e del libretto di risparmio formulata da un coniugenei confronti dell'altro per non aver specificato né il soggetto cui andava rivolto l'ordine né la finalità per cui veniva avanzata la richiesta.

Per completezza si specifica che l'ordinanza contenente l'ordine di esibizione non è suscettibile però di esecuzione coattiva e non costituisce pertanto titolo al fine di ottenere la consegna dei documenti.

Il rifiuto di esibizione così come la distruzione del documento dopo l'ordine del giudice, può costituire soltanto un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 co. 2 c.p.c.. In questo caso il giudice che ha ritenuto rilevante l'acquisizione in giudizio di quel documento, dovrà poi giustificate le ragioni per cui non ritiene di dover trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti è rivolto l'ordine.

Sul punto si segnala la pronuncia di legittimità Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-01-2016, n. 225 secondo cui "in tema di prova in ordine alla capacità reddituale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di queste abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l'obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l'asimmetria comportamentale ed informativa una condotta da cui desumere argomenti di prova ex art. 116, 2º comma, c.p.c.

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria

 

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