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Vetrate panoramiche amovibili: sono sempre installabili?

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Riferimenti normativi: Art.33-quater D.L.n.115/2022 conv.in L.n.142/2022

Focus: L'installazione delle vetrate panoramiche amovibili rientra tra le attività di edilizia libera eseguibili senza alcun titolo abilitativo o è soggetta a restrizioni? Il Tar Lazio con la decisione n.15129 del 12/10/2023 si è pronunciato in materia.

Principi generali: Nell'art. 6, comma 1, del Testo unico Edilizia(D.P.R.n.380/2001), modificato dall'art. 33-quater del D.L.n.115/2022, convertito con L. n.142/2022, l'nstallazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dette VEPA, è stata inserita tra le attività di edilizia libera. Pertanto, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio ecc., per realizzare le vetrate panoramiche amovibili non è richiesto alcun titolo abilitativo, cioè nessuna autorizzazione comunale. Tali vetrate, infatti, assolvono a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificioQualora tali elementi configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile da superficie accessoria a superficie utile, è necessario verificare l'eventuale presenza di norme locali, cioè di regolamenti edilizi-tipo, che possano limitare o vietare tali strutture o, comunque, in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.

Il caso: I proprietari di un immobile procedevano all'installazione di una tenda a vetri costituita da pannelli senza profili metallici verticali ripiegabili a pacchetto lateralmente su una loggia (esterna) aggettante, fino a completa scomparsa, ma solo nella metà superiore della loggia aggettante dell'appartamento, mentre la metà inferiore, delimitata da una ringhiera, restava perennemente e completamente aperta. Il Comune contestava l'ammissibilità della comunicazione di inizio dei lavori considerato che la nuova struttura in vetro creava nuovo volume e, quindi, richiedeva il permesso di costruire. I proprietari dell'abitazione, con ricorso al Tar, contestavano il provvedimento comunale perchè la tenda a vetri ripiegabile installata non costituiva una struttura fissa e, quindi, non chiudeva stabilmente la loggia su cui era installata tenuto conto del fatto che riguardava la metà superiore del balcone - loggia, lasciando permanentemente aperta la metà inferiore dell'affaccio. I giudici amministrativi hanno ritenuto che i ricorrenti non avevano rispettato i presupposti richiesti dall'art. 6, lettera b-bis, D.P.R. n. 380/01 per la liberalizzazione dell'installazione, in quanto la vetrata era stata installata su una loggia aggettante e non su un balcone o una loggia incassata, cioè "rientrante all'interno dell'edificio".

Ciò, secondo i giudici, non solo non rispecchia l'intento del legislatore, sotteso alla norma citata, di evitare un impatto esteriore antiestetico, ma non rispecchia neanche il regolamento edilizio - tipo, richiamato dall'art. 6 lettera b-bis) D.P.R. n. 380/01. Infatti, secondo quest'ultimo, il balcone è l'elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni, mentre la loggia è l'elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Pertanto, i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso in quanto, trattandosi di un'opera che ha comportato un aumento di volumetria, per la realizzazione della vetrata amovibile è necessario, in tal caso, il permesso di costruire o la scia sostitutiva, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 380/01, quale ristrutturazione edilizia pesante.

 

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