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Mining e crypto fuori dal campo Iva.

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Con la risposta a interpello n. 508 del 12 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate, è intervenuta sul tema delle criptovalute, esplicitando i propri orientamenti su aspetti connessi all'attività di mining, analizzandone sia i profili IVA, sia quelli concernenti le imposte dirette.

Preliminarmente si rammenta che l'attività di "mining" consiste, letteralmente, nella estrazione delle criptovalute, sul piano pratico, un procedimento di validazione volto alla creazione delle monete virtuali. Il processo, basato sul cosiddetto proof-of-work, consiste nella risoluzione di un complesso sistema di operazioni nella blockchain di riferimento, attraverso l'impiego di una potenza di calcolo messa a disposizione da un "miner".

La retribuzione del miner, subordinata all'effettiva validazione dei blocchi, consiste nell'assegnazione di criptovalute, anche se può accadere che l'attività prestata non conduca alla risoluzione delle operazioni necessarie alla suddetta validazione e, conseguentemente, non venga incassato il relativo corrispettivo.

Sotto il profilo IVA, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che la ricompensa del miner viene attribuita in modo automatico dal "sistema/network/rete", posto che la tecnologia sottostante è caratterizzata dall'assenza di un soggetto che possa essere considerato committente del servizio. Tale circostanza conduce l'AdE a ritenere che l'attività in esame non possa essere soggetta a IVA; l'esclusione dal campo Iva discende, infatti, dall'assenza di un rapporto sinallagmatico, atteso che il servizio non può dirsi direttamente prestato dal miner a favore di un committente, determinato o determinabile.

Conseguentemente, se il mining è fuori del campo di applicazione dell'IVA, risulta non detraibile l'imposta assolta sugli acquisti.

Il caso affrontato nel documento di prassi pare differente da quello in cui i miners, a fronte della loro attività, percepiscano commissioni di transazione e non premi automatici; in tale circostanza, è facilmente identificabile il legame tra offerta e remunerazione. Se a ciò si aggiunge che i miners sono qualificabili come soggetti passivi, in considerazione delle dotazioni di strumenti necessari per porre in essere il processo di mining, detta attività potrebbe essere rilevante ai fini IVA ed esente ai sensi dell'art. 135 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce

Ai fini delle imposte dirette l'Agenzia assimila le operazioni sulle criptovalute a quelle aventi a oggetto le valute tradizionali. Ne deriva che i proventi ricavati dal mining, a norma dell'art. 109 comma 2 del T.U.I.R., concorrono a formare il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui i servizi possono considerarsi ultimati. La risposta prende posizione altresì sull'eventuale ipotesi in cui l'attività del miner non vada a buon fine e sia un altro soggetto a procedere con la validazione: in tal caso, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la fattispecie dia luogo a una perdita su crediti deducibile al ricorrere degli elementi certi e precisi ex art. 101 comma 5 del T.U.I.R..

Meditate contribuenti, meditate.

 

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