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Coronavirus: le nuove misure per i processi civili

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Nella giornata di ieri è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il maxi decreto Cura Italia che stanzia 25 miliardi per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il decreto-legge prevede numerose le misure che impattano, praticamente, su tutti i settori, non escluso quello giudiziario, a cui è dedicato l'art. 80, inerente alle Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise

Rispetto alle misure già previste nel decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (laddove si disponeva un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020), tre sono le maggiori novità per i processi civili e riguardano:

- un ulteriore rinvio d'ufficio delle udienze;

- la sospensione dei termini processuali di tutti i procedimenti giudiziari;

- il computo dei termini "a ritroso".

In relazione al differimento d'ufficio delle udienze, l'art. 80 dispone la proroga del termine originariamente fissato al 22 marzo, disponendo il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti civili e penali in corso al 15 aprile 2020; di conseguenza viene differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative ritenute necessarie per evitare assembramenti all' interno dell' ufficio giudiziario (misure che comprendono, a titolo esemplificativo, la limitazione dell' accesso del pubblico agli uffici giudiziari e/o dell'orario di apertura al pubblico, la regolamentazione dell' accesso ai servizi,l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni sopra rilevate per i procedimenti urgenti). 

Il decreto Cura Italia interviene anche sull'altra tanto contestata previsione del d.l. 11/2020 relativa alla sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Gli operatori del diritto si sono, infatti, da subito domandati se la sospensione dei termini si applicasse a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguardasse soltanto i giudizi le cui udienze, fissate nel periodo cuscinetto dall'11 al 22 marzo, sarebbero state soggette al rinvio d'ufficio.

L'interrogativo nasceva dalla formulazione letterale della norma, che disponeva la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, laddove al comma 1 vi era l'espresso richiamo delle sole udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sino al 22 marzo 2020.

Con l'art. 80 del decreto varato ieri si dispone, invece, che le parole «indicati al comma 1» siano sostituite dalle seguenti: «civili e penali».

La sostituzione del riferimento ai "procedimenti indicati al comma 1" con quello ai "procedimenti civili e penali", chiarisce ed estende la previsione originaria: la sospensione dei termini ha quindi un'estensione ampissima, riferendosi a tutti i procedimenti civili e penali e non solo ai procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza; tale portata espansiva è, d'altronde, più in linea con il dato teleologico del decreto, costituito dall'esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Inoltre, con l'eliminazione del riferimento alla pendenza dei procedimenti, si estendono gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine (si pensi alle impugnazioni o alle opposizioni). 

 Un'ultima importante novità riguarda il computo dei termini "a ritroso": l'articolo 80 del decreto Cura Italia prevede espressamente che "Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

La disposizione mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo del termini "a ritroso", al fine di escludere che possa effettuarsi un computo che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei cui confronti decorre: a tal fine, optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione. 

 

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