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Le comunicazioni di cancelleria: la pec è lo strumento prevalente, ma non mancano eccezioni

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Inquadramento normativo: Art. 136 c.p.c.

Le comunicazioni di cancelleria: Le comunicazioni di cancelleria prescritte per legge o dal giudice vanno eseguite dal cancelliere agli avvocati, al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni. Con tali comunicazioni è data notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Le comunicazioni di cancelleria tramite pec: La circostanza che un avvocato risulti codifensore, anche disgiuntamente di un collega non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata di ricevere le comunicazioni a uno specifico indirizzo pec (cfr. Cass. n.22892/15, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2942/2019). In queste ipotesi, infatti, anche con riferimento alle notificazioni tramite pec, ciò che prevale è la esplicita scelta volontaria della parte (Cass. ord.n. 23289/17, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2942/2019). Tale orientamento non è in contrasto con quello secondo cui l'utilizzo della pec indicata non è soggetto a restrizioni quanto al tipo di atti notificandi o comunicandi, dal momento che questa situazione è differente dall'ipotesi in cui la cancelleria notifica la comunicazione di un provvedimento presso un indirizzo pec diverso da quello indicato (Cass. n. 25086/18, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2942/2019). 

Impossibilità di eseguire la comunicazione tramite pec: Quando non è possibile procedere alla comunicazione tramite pec, «il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica». Tali strumenti di comunicazione costituiscono un'extrema ratio, dal momento che il domicilio digitale deve prevalere. In buona sostanza detto "domicilio digitale" corrisponde all'indirizzo pec che ciascun avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. In tali casi, le comunicazioni e le notificazioni, anche degli atti di impugnazione, vanno eseguite all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Reginde. E ciò anche se detto indirizzo non è indicato negli atti dal difensore medesimo. Questa regola è applicabile anche al giudizio di legittimità, con l'ovvia conseguenza che:

  • «in tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all'indirizzo pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato» (Cass. n. 12876/2018, richiamata da Cass. civ., n. 33547/2018);
  • nei confronti dei soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando detti soggetti non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, come nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo pec al Consiglio dell'ordine di appartenenza. 

    Nell'ipotesi, invece, di impossibilità a procedere mediante pec per causa non imputabile al destinatario medesimo, la comunicazione verrà eseguita tramite telefax o ufficiale giudiziario (Cass. civ., n. 33547/2018).

Le comunicazioni inviate mediante un sistema diverso dalla pec possono far sorgere contestazioni in merito alla ricezione, all'oggetto e alla data di trasmissione. In tali casi occorre assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario atteso che è possibile il verificarsi di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione (Cass. n. 6635/2012, richiamata da Cass., n. 28430/2018). Per appurare che detta trasmissione sia andata a buon fine, è ammesso ogni mezzo di prova, non solo diretta, quale la risposta per ricevuta del destinatario data non in automatico, documentata dalla relativa stampa (Cass. n. 4061/2008, Cass. 6634/2012, richiamate da Cass., n. 28430/2018), ma anche di tipo presuntivo (Cass. 12205/2013, richiamata da Cass., n. 28430/2018). In punto, ad esempio, è stato ritenuto che «in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento» (Cass. 5168/2012, richiamata da Cass. civ., n. 31894/2018). 

 

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