Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

CNF: notifica a mezzo pec e notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario. C'è equipollenza?

e-mail-symbol-2021-08-27-16-00-18-utc

Con sentenza n.174 del 17 ottobre 22 il Consiglio Nazionale Forense, ha affermato l'equipollenza della notifica degli atti effettuata dai Consigli forensi mediante posta elettronica certificata rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio.

I fatti del procedimento

Nel caso di specie all'avvocato ricorrente è stata inflitta la sanzione della sospensione per 2 mesi per violazione dell'art. 68 CDF, in quanto ha assunto le difese della sua assistita e del suo coniuge in vari procedimenti giudiziali collegati alla separazione dopo che lo stesso ha depositato nell'interesse di entrambi i coniugi un ricorso congiunto per la separazione consensuale.

L'incolpato ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare lamentando in particolare sotto il profilo procedurale:

  • la nullità o inesistenza della decisione per assenza di firma del Presidente del collegio,
  • la nullità o inesistenza della relata di notifica della sentenza per assenza della data,
  • l'omessa notifica al difensore dell'incolpato.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Sul punto il Consiglio, dopo aver preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, la sentenza impugnata contiene la firma del Presidente del Collegio, ha esaminato la questione relativa alla nullità o inesistenza della relata di notifica della sentenza per assenza della data e per l'omessa notifica al difensore dell'incolpato. 

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato che la mancata indicazione della data nel corpo della relata di notifica della sentenza, non costituisce un vizio idoneo a determinare la nullità della notifica stessa in quanto ai fini del decorso dei termini per impugnare ciò che rileva è la data di ricezione della pec contenente la sentenza.

Il Consiglio ha, infatti, sottolineato che l'art.31 del Regolamento CNF n. 2/2014 non dispone alcuna formalità in merito alla relata di notifica, ma prevede esclusivamente che una copia integrale del provvedimento venga notificata anche via pec a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina ai seguenti soggetti:

a) all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;

b) al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;

c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine dell'iscritto;

d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Sul punto il Consiglio ha, inoltre, ricordato che i Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata. Infatti ai sensi dell'art.12, comma 1, L. n.890/82 e degli artt.2 comma 2 e 48 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) "il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità)." 

 Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai princìpi di economicità ed efficacia previsti dall'art.97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione (Corte di Cassazione. SS.UU. – sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018).

Risulta quindi evidente che la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 ottobre 2020).

D'altronde nei casi in cui la notifica della sentenza venga ritenuta affetta da nullità, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'applicate l'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto di cui all'art.156 c.p.c. (Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 34445 del 24 dicembre 2019; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 settembre 2021).

Infatti a questo proposito secondo la giurisprudenza di legittimità "nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo." (Cass. civ. Sez. VI - 1- Ordinanza n. 20214 del 15 luglio 2021).

Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto infondati i motivi di censura del provvedimento proposti dal ricorrente.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Webinar “Riforma del sistema penale”.
Ex rifiuta posto di lavoro? Per la Cassazione, l'a...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito