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Avvocato in gravidanza: sussiste il legittimo impedimento, pena la nullità del procedimento

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Con la recentissima sentenza n. 56970 dello scorso 18 dicembre, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità di un intero procedimento penale in quanto, nel corso del primo grado di giudizio, era stata disattesa la richiesta di rinviare l'udienza di discussione per legittimo impedimento, considerato l'avanzato stato di gravidanza dell'avvocato dell'imputato.

La Corte, avallando le richieste della procuratrice, ha previsto la sanzione più severa – nullità di entrambi i gradi del giudizio di merito - considerato che nel primo grado si era verificata una lesione gravissima del diritto di difesa, specificando che "l'art. 420-ter cod. proc. pen., in vigore dal 1.01.2018, sebbene è una norma non avente valore retroattivo, stante la sua natura processuale, nondimeno ha codificato, anche a seguito di numerosi e risalenti protocolli di intesa tra Consigli dell'Ordine e le corrispondenti Autorità Giudiziaria, un sistema di tutela, in linea con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3 della Costituzionale".

Nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Bologna, il suo nuovo difensore di fiducia dell'imputato – in vista dell'udienza di discussione fissata per il 17 maggio 2007 – depositava in cancelleria, in data 8 maggio 2007, sia l'atto di nomina che una richiesta di rinvio, allegando certificato medico dal quale si evinceva lo stato di gravidanza e la data presunta del parto al 25 maggio 2007.

Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendola strumentale a procrastinare la definizione del procedimento e, pur in assenza del difensore legittimamente costituito, condannava l'imputato per il reato di calunnia.

In particolare, il Tribunale, nel respingere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dava atto che il neo-difensore, moglie dell'imputato, si era limitata a certificare lo stato di gravidanza, senza produrre documentazione dalla quale emergesse un quadro patologico connesso alla gravidanza. 

In punto di diritto, il Giudicante sosteneva che la situazione di astensione obbligatoria per maternità nel lavoro dipendente non fosse concettualmente collegabile all'assoluto impedimento e che, quindi, doveva ritenersi che la richiesta di rinvio, piuttosto che giustificata, fosse frutto di una manovra dilatoria volta a allungare il processo; in virtù di tanto riteneva tamquam non esset la nomina del nuovo difensore e, pur in sua assenza, procedeva con la discussione.

L'imputato impugnava la decisione, deducendone la nullità: il Tribunale – nonostante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento per l'avanzato stato di gravidanza del procuratore costituito – non aveva rinviato la discussione, così determinando una gravissima violazione del diritto di difesa da sanzionare con la nullità del procedimento.

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Bologna, dichiarava non doversi procedere per prescrizione per il reato di calunnia, ma confermava le statuizioni in favore della parte civile.

L'imputato, ricorrendo in Cassazione, impugnava la decisione della Corte di Appello, evidenziando come la stessa non avesse esaminato approfonditamente i motivi posti alla base dell'atto di appello e vertenti sulla nullità della sentenza di primo grado.

La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente. 

La Corte rileva che – se è vero che lo stato di avanzata gravidanza non può, di per sé, costituire causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali – nella concreta fattispecie, si era in presenza di una data indicativa del parto molto prossima a quella dell'udienza e di un impegno professionale da assolvere in una sede giudiziaria distante da quella in cui era ubicato lo studio dell'avvocato richiedente.

In virtù di tanto, non emergendo dagli atti alcuna manovra dilatoria o abusiva del processo, del tutto arbitrario è stato ritenere che la nomina fosse da ritenersi tamquam non esset, con conseguente legittimità al prosieguo della discussione nonostante l'assenza del difensore.

Analogamente, inconcludente, secondo gli Ermellini, è stato il riferimento alla impossibilità di applicare al difensore, in quanto libero professionista, la normativa in materia di astensione obbligatoria, prevista per le lavoratrici dipendenti, giacché, a prescindere dalla normativa applicabile alle lavoratrici dipendenti, il nuovo testo dell'art. 420-ter c.p.p. – in vigore dal 1.01.2018 – codifica un vero e proprio caso di legittimo impedimento per il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza: siffatta norma, sebbene non abbia valore retroattivo, stante la sua natura processuale, ha nondimeno codificato, anche a seguito di numerosi e risalenti protocolli di intesa tra Consigli dell'Ordine e le corrispondenti Autorità Giudiziaria, un sistema di tutela, in linea con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3 della Costituzionale.

La Cassazione evidenzia, quindi, come, in relazione ad un'udienza nella quale si sono svolte attività di fondamentale rilievo, il Tribunale illegittimamente avesse disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore: all'udienza di discussione, l'emissione della sentenza in assenza del procuratore legittimamente costituito ha determinato una nullità processuale assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., con la conseguenza che sia la sentenza impugnata che quella di primo grado vanno annullate senza rinvio, in quanto si è in presenza di una nullità afferente alla trattazione del giudizio di primo grado, nullità che travolge, azzerandoli, sia il capo penale, per il quale era intervenuta declaratoria di prescrizione, che le statuizioni civili. 

 

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