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La riscossione coattiva diventa sempre più efficiente

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E' la legge di bilancio 2024, e precisamente l'art. 1 comma 100, che porta in dote della riscossione altri ulteriori strumenti invasivi e pervasivi, finalizzati a garantire la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché limitando il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.

E' il caso del pignoramento presso terzi; la normativa previgente, in particolare l'art. 75-bis del D.P.R. n. 602/73, prevede che l'Agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento o contestualmente all'adozione di azioni esecutive e cautelari, possa chiedere ai terzi debitori del contribuente esecutato di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute, assegnando per la risposta un termine non inferiore a 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la risposta sia positiva, i beni o le attività sono destinati all'esecuzione senza che sia necessario l'intervento del giudice dell'esecuzione, dunque in modo automatico.

A seguito dell'introduzione dell'art. 75-ter, sempre all'interno del D.P.R. n. 602/73, l'Agente della riscossione potrà acquisire le informazioni necessarie a individuare l'esistenza di beni e attività da sottoporre a esecuzione, avvalendosi degli strumenti telematici e informatici, prima di iniziare l'azione esecutiva. Dunque, la modifica normativa amplifica notevolmente i poteri riconosciuti all'Agenzia Entrate Riscossione in quanto l'ambito di ricerca dei beni e delle attività da sottoporre al pignoramento è stato esteso, laddove viene riconosciuto che per la ricerca dei beni e delle attività da sottoporre ad esecuzione forzata gli Agenti per la riscossione potranno utilizzare varie banche dati.

I poteri riconosciuti all'Agente della riscossione risultano ampliati in quanto la verifica dell'esistenza di beni da assoggettare al pignoramento potrà essere effettuata prima di avviare l'azione di recupero coattivo, nonché, la possibilità di anticipare la ricerca dei beni e delle attività dovrebbe garantire una migliore efficienza delle procedure esecutive, in quanto, nel caso in cui le ricerche dovessero dare esito negativo, è possibile ipotizzare che l'Agente della riscossione decida di rinviare a un momento successivo l'inizio dell'esecuzione forzata, nel rispetto delle attività necessarie a interrompere i termini di prescrizione.

La norma rinvia all'approvazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze per la determinazione esecutiva dei nuovi poteri riconosciuti all'Agente della riscossione, e per l'individuazione delle modalità operative affinché siano garantiti sia i diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente, sia quelli in materia di protezione dei dati personali.

È infatti evidente che, se da una parte riconoscere la possibilità di utilizzare le informazioni contenute nelle varie banche dati a disposizione anche di soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate rappresenti uno strumento utile a garantire maggiore efficienza nelle attività esecutive, dall'altra occorre che il contribuente sia garantito affinché le informazioni non siano utilizzate per fini diversi da quelli esecutivi e, comunque, che gli accessi siano effettuati da persone autorizzate e in presenza di un debito iscritto a ruolo e non regolarmente pagato.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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