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Avvocati. Le nuove prestazioni a sostegno della professione

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Fonte https://www.cassaforense.it/

Il primo gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2023.

Tipologia delle prestazioni

Il Regolamento prevede in favore degli iscritti l'erogazione di tre tipologie di prestazioni a sostegno

  • della professione,
  • della salute e
  • della famiglia.

Vediamo quali sono le prestazioni a favore della professione e come è possibile richiederle.

Beneficiari delle prestazioni a sostegno della professione

Tra prestazioni a sostegno della professione sono previste sia prestazioni a favore delle generalità degli iscritti sia prestazioni a favore degli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Prestazioni a favore della generalità degli iscritti. In questa categoria rientrano:

a1) l'assistenza indennitaria.

Questa prestazione è prevista in favore degli iscritti alla Cassa non pensionati che, a causa di infortunio o malattia intervenuti in costanza di iscrizione, versino in condizione di totale inabilità all'esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi per lo stesso evento;

a2) i contributi e le convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura;

a3) l'organizzazione di corsi di alta formazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni, università e con soggetti qualificati accreditati da Cassa Forense;

a4) le agevolazioni per l'accesso al credito;

a5) i contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari;

Delle prestazioni indicate nei numeri da a2 a a5 possono beneficiare gli iscritti non pensionati e i titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa. 

a6) l'assistenza in caso di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle competenti Autorità.

Questa prestazione è dedicata agli iscritti che, avendo la residenza e/o il domicilio professionale e/o uffici in una zona per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità, abbiano subito, in conseguenza dell'evento, un danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.

a7) i contributi per favorire l'esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità

I beneficiari della suddetta prestazione sono gli iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, con disabilità come definite e accertate ai sensi della Legge n.104/1992.

Prestazioni a favore degli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Queste prestazioni sono:

1) le agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento, all'acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati;

2) le agevolazioni per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali.

Tutte le prestazioni a sostegno della professione sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Entità della prestazione. Il Regolamento stabilisce che l'indennità consiste in una diaria corrisposta per un massimo di 365 giorni e di importo pari a 1/365° dell'80% della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 presentati nei tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni. 

L'indennità non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa per lo stesso evento né con l'indennità di maternità e di paternità riferita al medesimo periodo.

Presentazione della domanda. La domanda per ottenere la prestazione di assistenza indennitaria deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o della malattia o dall'insorgere della condizione di totale inabilità all'esercizio della professione e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione medica e documentazione sanitaria attestanti la natura della malattia o dell'infortunio che comporti la totale inabilità all'esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi;

b) dichiarazione sostitutiva della sussistenza o meno della responsabilità di terzi e dell'eventuale istituto assicurativo obbligati al risarcimento dei danni subiti dal professionista;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale l'iscritto attesta che, a causa dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare l'attività professionale per il periodo indicato.

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale i soggetti che beneficiano della prestazione in caso di decesso dell'iscritto, attestano la persistenza dello stato di vivenza a carico dell'iscritto.

Inoltre è previsto che nel caso di infortunio o patologia di estrema gravità, per i quali siano trascorsi almeno sessanta giorni continuativi di totale inabilità all'esercizio della professione, l'iscritto o un familiare o un soggetto legittimato può richiedere, una sola volta, un'anticipazione sulla eventuale prestazione finale. A tal fine occorre allegare alla domanda:

a) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello della domanda, ovvero l'ultima presentata;

b) documentazione delle spese sostenute.

Per la domanda relativa alla prestazione di assistenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, deve essere allegata documentazione comprovante il danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.  

 

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