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Pignoramento presso terzi e processo telematico: piccola guida operativa

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Inquadramento normativo: art. 543 e seguenti c.p.c., come modificati dalle leggi 162/2014 e 132/2015.

Di cosa si tratta: il pignoramento è l'atto con il quale si procede all'espropriazione forzata di uno o più beni di proprietà di un debitore che sono nella materiale disponibilità del terzo, chiamato appunto "terzo pignorato"; si possono pignorare tanto i beni quanto i crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (ad esempio le somme di denaro vantate dal datore di lavoro, dalla banca, dall'ente di previdenza, dall'inquilino). L'art. 545 c.p.c. indica quali crediti sono assolutamente o limitatamente pignorabili.

Come procedere: si predispone un atto di pignoramento il quale va notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 ss c.p.c. Non è consentito, al creditore procedente, notificare telematicamente l'atto, essendo la notifica di tale atto riservato alla competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziale.

Quando procedere: dal 10° giorno ed entro il 90° dalla notifica dell'atto di precetto al debitore; la validità dell'atto di precetto (fissata, appunto, in 90 giorni, a seguito dei quali, se il pignoramento non è stato notificato, diviene inefficace) non è soggetta alla sospensione dei termini feriali.

Contenuto dell'atto: l'atto di pignoramento deve contenere: l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi su quei beni e crediti per i quali è stato disposto il pignoramento; indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, delle cose e delle somme dovute; indirizzo PEC del creditore procedente; la data dell'udienza con citazione del debitore a comparire davanti al giudice; invito al terzo di rendere, entro 10 giorni tramite raccomandata o pec, la dichiarazione con l'indicazione di tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale; l'avvertimento al terzo che, in mancanza di una comunicazione, la stessa dovrà essere resa in una apposita udienza fissata dal giudice e che se neanche in tale udienza rende la dichiarazione, i beni o crediti si considereranno non contestati (cfr. fax simile dell'atto, in allegato). 

 Competenza: a seguito della riforma del 2014, la competenza si radica - se debitore è una pubblica amministrazione – presso il luogo di residenza del terzo pignorato; per tutti gli altri casi occorre avere riguardo al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

Consegna dei titoli: a seguito della riforma, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione, non appena eseguita l'ultima notificazione. L'ufficiale UNEP – al fine di poter consentire alla cancelleria ed al Giudice dell'Esecuzione la verifica del rispetto dei termini del deposito degli atti – nel processo verbale di pignoramento provvede ad attestare, tramite l'apposizione di un timbro, la data di consegna della relazione al creditore procedente, mentre, nei casi di notifica tramite posta elettronica certificata, la data di perfezionamento del procedimento notificatorio sarà attestata dallo stesso sistema informatico.

Iscrizione a ruolo: previsto dall'art. 159-bis a. c.p.c., consiste nel deposito della nota di iscrizione a ruolo (contenente l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento) e delle copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto; la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore.

L'iscrizione a ruolo va effettuata, solo telematicamente, dal creditore entro trenta giorni dalla consegna delle relazioni di notificazione dell'atto di pignoramento al debitore ed al terzo; se il procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento si perfeziona, per tali soggetti, in momenti differenti, il termine per procedere all'iscrizione decorre dall'ultima notificazione.

L'inosservanza del termine - soggetto al periodo di sospensione feriale e suscettibile di essere restituito ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. – determina l'inefficacia dell'atto di pignoramento.

Focus: l'ampiezza del termine – 30 giorni - entro cui effettuare l'iscrizione al ruolo consente al creditore, quando il terzo sia solerte a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., di valutare, entro un congruo lasso di tempo, l'opportunità della iscrizione a ruolo del pignoramento (se, ad esempio, la dichiarazione ha contenuto negativo, il creditore ben potrebbe non iscrivere a ruolo il procedimento, evitando i relativi esborsi).

Procedura telematica: nella fase di compilazione della "busta telematica", quale atto principale va inserita la nota di iscrizione a ruolo, la quale dovrà essere un PDF testo (i redattori consentono di generarla automaticamente nel formato richiesto); si effettua un deposito irregolare qualora la stessa venga stampata, scansionata e allegata alla busta.

Nella busta telematica vanno allegate anche le copie informatiche (ossia copie ottenute dalla scansione di documenti cartacei) del titolo, del precetto e del pignoramento: tali documenti, restituiti in originale dall'ufficiale giudiziario, vanno scansionati e, per ciascuno di essi, dovrà ottenersi un file pdf da inserire nella inseriti nella busta associandoli alla esatta tipologia di atto (ad esempio, il titolo va denominato titolo.pdf, il precetto precetto.pdf.).

I files così ottenuti costituiscono copia conforme degli originali e va pertanto attestata la conformità, seguendo una delle seguenti alternative modalità:

attestare la conformità all'interno del PDF ottenuto dopo la scansione del documento (l'attestazione dovrà essere apposta dopo la scansione dell'originale cartaceo all'interno del PDF; inserita l'attestazione nel file pdf, bisognerà salvare il file il quale dovrà poi essere sottoscritto con firma digitale prima di procedere al suo deposito telematico utilizzando il relativo software);

attestare la conformità in un documento informatico separato (ottenuti, dalla scansione degli originali, i tre file, si crea un documento informatico separato (PDF) all'interno del quale si descrive, nell'attestazione, il documento di cui si attesta la conformità; ultimata l'attestazione di conformità, la stessa va trasformata in PDF TESTO (senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico; l'attestazione va inserita nella busta telematica qualificandola, come "attestazione di conformità; in tal caso i file allegati contenenti il titolo, il precetto e il pignoramento, non devono essere firmati digitalmente).

 Mancata attestazione di conformità: il pignoramento è comunque ritenuto inefficace qualora, nel termine di 30 giorni dalla riconsegna dei titoli, il creditori effettui un deposito incompleto o irregolare, omettendo di depositare l'attestazione di conformità all'originale delle copie del titolo, del precetto e del pignoramento (ex multis Trib. Marsala 19. 5.2017; Trib. Trapani 7.11.2017; Trib. Palermo 1. 9.2017; Trib. Termini Imerese, 1.12.2017): tale conseguenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in quanto "l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità…: in mancanza di attestazione di conformità, quindi, il G.E. non è messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige – se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva (Trib. Milano 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017).

Non manca chi ritiene (Trib. Bologna, 22.10.2015/o.; Trib. Bari, 4.5.2016/o.; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016) che si tratta di una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore : se non vi è una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore, si è di fronte a un vizio meramente formale, atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Focus: se l'attestazione di conformità non sia formata nel rispetto della normativa sulla forma degli atti (ed in particolare sia effettuata mediante una "scansione" e non un file ".pdf" nativo privo di elementi attivi e firmato digitalmente) il deposito irregolare equivale, ai fini della inefficacia del pignoramento, all'omesso deposito.

Iscrizione a ruolo a cura del debitore: in tal caso, non è necessario procedere telematicamente, ben potendo il debitore procedervi personalmente, rivolgendo al G.E. una istanza anche senza il patrocinio di un avvocato (lo stesso vale quando il debitore sia una pubblica amministrazione che sta in giudizio con il patrocinio di un proprio funzionario legittimato).

In tali situazioni deve pur sempre essere il creditore – il quale ha la materiale disponibilità dei titoli – a curare il deposito delle copie attestate di conformità del titolo e del precetto, nel termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui il creditore abbia avuto conoscenza (legale o di fatto) dell'iscrizione a ruolo del processo.

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