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Con l'ordinanza n. 25408 depositata il 12 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di revocare lo stato di adottabilità di un bambino che, successivamente alla presentazione dell'istanza dei genitori naturali, era stato affidato ad una famiglia, ha precisato che il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l'accoglimento dell'istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, benché disposto successivamente alla proposizione della predetta istanza; ne discende che solo l'accoglimento dell'istanza di revoca ne fa venire meno l'esecutività con efficacia ex nunc, all'esito dell'accertamento dell'effettiva sopravvenienza di fatti idonei a superare le condizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 8.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da una sentenza, passata in giudicato, nella quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, stante l'inidoneità dei suoi genitori di provvedere alle sue esigenze e di tutelarlo. Dopo qualche tempo, intervenuta la disponibilità manifestata dalla nonna materna di occuparsi del bambino con la collaborazione degli zii materni, i genitori si rivolgevano al Tribunale dei Minorenni di Cagliari, presentando, in data 8 aprile 2016, una istanza volta alla revoca dello stato di adottabilità del loro figlio minore.
Successivamente alla presentazione di suddetta istanza – ma prima che il Tribunale si pronunciasse sulla stessa istanza – veniva disposto l'affidamento preadottivo del minore; il Tribunale dei Minorenni adito, con il successivo decreto del 14 novembre 2016 dichiarava inammissibili le loro istanza, considerato l'avvio dell'affidamento preadottivo.
Il decreto del Tribunale per i minorenni veniva impugnato dai genitori, che proponevano gravame dinnanzi alla Corte d'Appello di Cagliari insistendo sulla sopravvenuta disponibilità della nonna di accudire il piccolo.
La Corte di Appello rigettava il gravame, confermando quanto statuito nel decreto del Tribunale dei Minorenni in ordine all' inammissibilità dell'istanza di revoca, essendo stato disposto l'affidamento preadottivo; i Giudici di merito, inoltre, argomentavano circa l'insussistenza di fatti nuovi idonei a far modificare la valutazione di inadeguatezza della nonna materna a svolgere le funzioni genitoriali, anche perché si trattava di persona estranea alla vita affettiva del bambino.
Avverso questo decreto i genitori proponevano ricorso per Cassazione, cui si è opposto il tutore del minore.
In particolare, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 21 della legge 184/1983, per aver il Giudicante ritenuto che l'affidamento preadottivo fosse preclusivo della revoca dello stato di adattabilità; di contro, sostenevano che – fintanto non si fosse definito il giudizio, già pendente, sulla revoca dello stato di adottabilità – non si sarebbe potuto disporre alcun affidamento preadottivo.
Inoltre, la difesa dei genitori sosteneva che la Corte di merito non aveva verificato né se vi fossero elementi nuovi e rilevanti per valutare le capacità genitoriali della nonna materna né gli esiti del percorso di maturazione dei genitori e, in definitiva, non aveva valutato l'interesse del minore ad essere reinserito nella famiglia di origine.
La Cassazione non condivide le difese formulate dai ricorrenti.
In relazione al primo motivo di ricorso, i Supremi Giudici ritengono che lo stesso si ponga in conflitto con quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità – e fatto proprio dal decreto impugnato – secondo cui il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l'accoglimento dell'istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adattabilità, a prescindere dal momento in cui l'affidamento venga disposto: ne deriva che, anche nel caso in cui l'affidamento preadottivo sia disposto successivamente alla proposizione dell'istanza di revoca dello stato di adottabilità, non perde efficacia esecutiva il decreto di adottabilità, non essendo l'istanza di revoca dotata di alcuna valenza sospensiva.
Pertanto, solo l'accoglimento dell'istanza di revoca - intervenuta all'esito dell'accertamento dell'effettiva sopravvenienza di fatti idonei a superare le condizioni di cui all'art. 8 della legge 184/83 – fa venire meno l'esecutività con efficacia ex nunc, del decreto di affidamento (Cass. n. 4337 del 2008).
La Corte ricorda, infine, come sia la stessa legge sull'adozione, all'ultimo comma dell'art. 21, a precludere la revoca dello stato di adottabilità nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo: in ragione di tanto, il ricorso dei genitori sembra mirare ad una impropria rivisitazione del giudizio di fatto concernente l'accertamento in concreto dello stato di adottabilità.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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