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Revoca della procedura selettiva: legittima e insindacabile prima della formazione della graduatoria

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«La mera partecipazione a una procedura concorsuale non è idonea a fare sorgere posizioni giuridiche soggettive alla conclusione del procedimento – prima della formazione della graduatoria, ndr –, trattandosi piuttosto di una semplice aspettativa, che, qualora compromessa da un provvedimento di secondo grado (annullamento o revoca), incidente sul procedimento attivato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Tar Calabria, Catanzaro , sez. II 5 novembre 2018, n. 1872; Tar Lazio, Latina, 4 aprile 2017, n. 219)».

Questo è quanto ha ribadito il T.A.R. Lazio Roma, con sentenza n. 1896 del 12 febbraio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha partecipato alla prova selettiva per ricoprire il ruolo di Direttore Ingegneria e Manutenzione presso la società operante nel trasporto pubblico locale. All'esito di tale prova, il candidato è stato inserito nella rosa di quelli idonei da scegliere per l'individuazione della figura dirigenziale in questione. È accaduto che la società ha esercitato il potere di autotutela nella fase terminale della procedura, revocando le deliberazioni di selezione delle posizioni dirigenziali, tra le quali anche quella cui ha partecipato il ricorrente.

Per tale motivo, quest'ultimo ha impugnato dinanzi al Tar la revoca, ritenendola illegittima e lesiva de suoi diritti.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita dal ricorrente. 

La decisione del Tar.

Innanzitutto, il Tar rileva che, con riferimento alle procedure selettive, è possibile che l'Amministrazione proceda alla relativa revoca quando:

  • sorgono nuove esigenze organizzative;
  • muta la situazione di fatto o di diritto;
  • per sopravvenute ragioni, non si ravvede più la necessità di coprire il posto oggetto di selezione.

(cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, 24 luglio 2015, n.781; Tar Liguria, sez. I, 18 luglio 2017, n. 627).

Tale possibilità è determinata dal fatto che «il potere di revoca della procedura selettiva/concorsuale, esercitato dall' Amministrazione prima della approvazione della graduatoria dei selezionati, assume natura discrezionale, e il partecipante alla selezione [...] rientrante nella rosa dei candidati da scegliere, vanta una posizione qualificata e differenziata rispetto alla potestà di revoca della procedura da parte dell'Amministrazione, ricostruibile nei termini di interesse legittimo e non già di diritto all'assunzione, che sorge solo a seguito della conclusione della procedura (con la individuazione della figura dirigenziale o con la approvazione di graduatoria) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2018, n.6779)». Da tanto discende il fatto che la mera partecipazione a una procedura concorsuale:

  • non fa sorgere posizioni giuridiche soggettive in riferimento alla conclusione del procedimento;
  •  fa sorgere solo una semplice aspettativa, che, se lesa da un successivo provvedimento di annullamento o di revoca, «non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento [...] (cfr. Tar Calabria, Catanzaro , sez. II 5 novembre 2018, n. 1872; Tar Lazio, Latina, 4 aprile 2017, n. 219)».

In virtù di queste considerazioni, quindi, il Tar ha ritenuto che, nel caso di specie, la società che ha indetto la selezione ha correttamente esercitato il potere di revoca in quanto non è stata lesa alcuna posizione soggettiva del ricorrente. La deliberazione gravata, infatti, non contrasta con il principio costituzionale del buon andamento in quanto «collegata a una facoltà insindacabile dell'Amministrazione, che non si inserisce in un rapporto o posizione soggettiva consolidata, di natura costitutiva, essendo attinente ancora alla fase della scelta».

La legittimità dell'esercizio del potere di revoca, nella fattispecie in esame, è, inoltre, confermata dal fatto che il provvedimento in questione è anche supportato da valida motivazione. Infatti, la società che ha indetto la selezione, nella deliberazione di autotutela:

  • sia pure sinteticamente, ha indicato le ragioni della revoca;
  • ha specificato quale presupposto dell'autotutela quello della decisione dell'Assemblea di non approvare il documento di Piano industriale, volto a ridefinire il modello organizzativo aziendale nelle varie articolazioni, tra cui quelle posizioni dirigenziali oggetto di selezione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato respinto. 

 

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