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Nel 2004 le Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, optando con lungimiranza al sistema di calcolo contributivo della pensione, hanno imposto, sulla quota reddituale delle pensioni, un contributo di solidarietà di durata quinquennale, prorogabile per altre tre volte.
Molti iscritti si sono ribellati e hanno avviato il contenzioso giudiziario.
Il primo contributo di solidarietà è stato dichiarato illegittimo con sei sentenze gemelle del 2009 (n. 25029, 25211, 25301, 25300, 25030, 25212) affermando la seguente massima: «In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare – in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri a esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro rata - che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo – e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati».
Ugualmente è stato fatto per il contenzioso sul secondo contributo di solidarietà (Cassazione n. 12338/16, 53/15 e 26102/14).
Attualmente è in corso il contenzioso sul terzo contributo di solidarietà per il quinquennio 2014 – 2018.
Nelle more è intervenuta la Corte Costituzionale, prima con ordinanza n. 22/03, affermando che «alla luce della giurisprudenza della Corte, il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico, va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori», poi con la sentenza n. 173/16 con la quale la Corte Costituzionale ha confermato la natura di prestazione patrimoniale del contributo di solidarietà e, in quanto tale, soggetta a riserva di legge ex art. 23 Costituzione.
Il 10 dicembre 2018 è stata pubblicata la sentenza n. 31875/18 della Suprema Corte di Cassazione la quale, nonostante che la Procura Generale avesse concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ha confermato i suoi precedenti arresti affermando che: «Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178/2000; ordinanza n. 22/2003). Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di la del suo nome, non può essere ricondotto a un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere sia pur al limite, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame le condizioni della Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum) possa incidere sulle conclusioni qui assunte».
È vero che la Terza Sezione del TAR Lazio, con le sentenze n. 8994 e 8995 del 20.08.2018, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni pensionati che avevano impugnato l'atto del Ministero del Lavoro approvativo della delibera n. 63 del Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Giornalisti del 28.09.2016 che aveva istituito un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di tre anni, a decorrere dal 01.01.2017, a tutti i trattamenti di pensione con percentuali crescenti così confermando la piena legittimità del provvedimento perché la misura è stata adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera, prelievo che incide solo sulle pensioni più elevate e quindi oggettivamente sostenibile così rispettando il principio di proporzionalità e di misura una tantum senza possibilità di reiterazione, ma il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale impone un rapido intervento del Parlamento per meglio definire, e in questo caso implementare, i paletti dell'autonomia normativa delle Casse privatizzate per esempio, cogliendo l'insegnamento della Suprema Corte, con l'attribuire agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla l. n. 400/1988, art. 17, comma 2, che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite sicché a essi sia consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse privatizzate a cominciare dalla l. n. 335/1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dell'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
Delle due l'una: o si consente alle Casse di previdenza dei professionisti di operare al meglio nell'ambito dell'autonomia normativa e gestionale al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo e la corresponsione delle prestazioni secondo criteri di equità intergenerazionale, oppure è meglio riportare la previdenza dei professionisti nell'INPS che ai già 22,5 milioni di iscritti ben potrà aggiungere il milione e 600 mila di professionisti.
Nell'incertezza normativa e con il susseguirsi di sentenze contrarie all'equità intergenerazionale che si realizza proprio attraverso il contributo di solidarietà, non si può andare avanti positivamente.
Questo lo dice lei.
Il filosofo Russell diceva che il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.
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Sono nato a Cles nel 1948. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza a Bologna con una tesi in diritto agrario. Ho superato gli esami da procuratore legale nel 1974. Da allora esercito la professione forense in Trento. Sono Avvocato Cassazionista, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale. Arbitro di calcio dal 1972, poi Giudice sportivo per oltre 10 anni e Dirigente sportivo nazionale benemerito. Attualmente nel campo sportivo svolgo le funzioni di Sostituto Procuratore Federale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sono Legale e consulente del Patronato Acli di Trento da 40 anni e componente di diritto dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine. Già Consigliere e Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trento e per 14 anni Delegato per la Regione Trentino Alto Adige alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in Roma. Il 01.04.2005 sono stato eletto nel CDA di Cassa Forense, pochi giorni dopo eletto Vice Presidente Nazionale e dal 2007 al 2009 Presidente, con introduzione, primo tra tutte le Casse, della tecnica ALM – Asset Liability Management per guidare l’attivo in funzione del passivo. Sono autore del testo pubblicato nell’aprile 2005 da Giuffré “La riforma della previdenza forense” e del manuale “Previdenza Forense”, Giappichelli Editore. Ho scritto numerosi articoli in materia giuslavoristica e previdenziale e sono attualmente autore di articoli settimanali sulla Rivista online “Diritto e Giustizia” (ed. Giuffrè). Sono appassionato di mountain bike , politica e natura.