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Convegno a Napoli del 29.11.2019: proporzionalità e progressività della contribuzione

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Per il 29.11.2019 sono stato invitato dall'Associazione ARDE a tenere una relazione sulla previdenza forense a Napoli, senza crediti formativi e con accesso libero.

Il problema di Cassa Forense è il surplus demografico, che di per sé in previdenza sarebbe un vantaggio, accompagnato però da una profonda crisi reddituale che vede oggi, su 243 mila iscritti, 20 mila non presentare il Modello 5 e 75 mila dichiarare un reddito inferiore a € 10.000,00 l'anno.

Se a ciò si aggiunge che Cassa Forense ha in bilancio crediti verso gli iscritti per 1,6 miliardi di euro circa, si capisce la gravità della situazione.

Com'è noto l'avvocatura per anni è stata considerata, da una politica miope e priva di idee programmatiche, un ammortizzatore sociale in una economia stagnante da decenni.

Il recente rapporto Svimez ha messo a nudo la precarietà del sistema Italia in tema di politiche per il lavoro.

Una panoramica della giurisprudenza costituzionale ci serve per inquadrare il problema.

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, d.l. n. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, «[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi». La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita». La Corte aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro».

Da ultimo, la Corte, con la sentenza n. 173/2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'art. 1, comma 486, l. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

(da Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, www.parlamentoitaliano.it)

Si impone allora anche per Cassa Forense una profonda riforma di sistema a cominciare dalla governance, dal sistema di imposizione contributiva (oggi abbiamo i contributi minimi che sono regressivi) al sistema di calcolo delle prestazioni per adempiere alla propria mission statutaria che è quella di garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti.

Di tutto questo ne parleremo a Napoli con chi vorrà partecipare.

 

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