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L'inadempimento dell'avvocato e la compromissione dell'immagine della professione forense

L'inadempimento dell'avvocato e la compromissione dell'immagine della professione forense

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo avere accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause. (CNF n. 108/2019).

Questo ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 70 del 31 marzo 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-70.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del CNF.

I fatti del procedimento disciplinare

Il ricorrente è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale forense per la durata di mesi dieci. Gli illeciti deontologici a lui contestati sono:

  • violazione del dovere di adempiere al mandato conferito;
  • redazione di una scrittura privata di transazione falsa facendo credere all'assistito di avere definito positivamente la vicenda;
  • emissione di assegni risultati, successivamente, scoperti.

Il caso è giunto dinanzi al CNF in quanto il ricorrente ha impugnato la predetta sanzione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità adita. 

La decisione del CNF

Innanzitutto occorre far rilevare che l'avvocato ha il dovere di adempiere al mandato che gli è stato conferito e che è stato accettato. Ne consegue che, se il professionista, dopo aver accettato gli incarichi difensivi, ometta di dare esecuzione al mandato e fornisca al cliente, sollecitato da quest'ultimo, false indicazioni circa lo stato delle cause, pone in essere un comportamento che integra:

  • un inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) (CNF n. 108/2019);
  • una violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) (CNF n. 108/2019).

Orbene, nel caso di specie, ad avviso del CNF, il CDD (Consiglio distrettuale di disciplina) ha correttamente ritenuto, in base all'esito delle risultanze probatorie, che le condotte poste in essere dal ricorrente costituiscano illeciti disciplinari. E non solo con riferimento al primo degli addebiti imputati al professionista (violazione del dovere di adempiere al mandato conferito, integrante un illecito tipizzato), ma anche con riguardo alla falsificazione di documenti consegnati all'assistito e alla dazione di assegni non pagati. In punto, il CNF sottolinea l'estrema gravità del comportamento di chi falsifica atti (e quindi compie illeciti penali) per celare il proprio inadempimento.

Se il soggetto falsificatore è un avvocato, la relativa condotta integra una gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.). E ciò ancor più laddove l'avvocato, oltre a falsificare gli atti giudiziari, li utilizzi al fine di nascondere al cliente l'omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (CNF n. 189/2017). In punto di rilascio dei titoli sprovvisti di copertura, poi, il CNF richiama il pacifico orientamento della sua giurisprudenza, in virtù del quale, l'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense configura automaticamente l'illecito disciplinare, mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale i) da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (CNF n. 69/2017), ii) da riflettersi sulla reputazione del professionista ma ancor di più sull'immagine della classe forense (CNF n. 157/2017). Nel caso in esame, la dazione di assegni privi di copertura integra proprio una condotta gravissima nel senso su indicato. In ordine all'entità della sanzione, infine, il CNF rammenta che, ai sensi dell'art. 21 del NCDF, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, per cui la sanzione è unica anche quando sono contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento. Nella questione in oggetto, tenendo conto delle condotte poste in essere dal ricorrente, del contesto in cui le violazione sono avvenute, del pregiudizio subito dalla parte assistita e della compromissione dell'immagine della professione forense, secondo il CNF, la sanzione comminata in primo grado risulta essere congrua.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha rigettato il ricorso e confermato la statuizione del CDD. 

 

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