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Insinuazione al passivo. Contenuto e libera accessibilità del fascicolo della procedura

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Con ordinanza n.20312/2022 del 23/06/2022 la Corte di Cassazione sez. VI civile, ha affrontato il tema della libera accessibilità al fascicolo della procedura fallimentare da parte dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento, al fine di verificare se essa possa essere estesa anche ai documenti prodotti a suffragio della domanda di insinuazione al passivo.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La vicenda nasce dalla mancata ammissione al passivo fallimentare da parte del giudice delegato al fallimento della società cooperativa, di un credito vantato dall'Istituto creditizio e derivante da un finanziamento concesso alla società fallita.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione promossa dall'Istituto di credito, ritenendo che non fosse stata fornita la prova né del rapporto contrattuale a monte, né della sua esecuzione.

Conseguentemente l'Istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art.1326 cod. civ., in relazione all'art.90 l. fall.

A parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto che mancasse la prova della conclusione del contratto e dell'erogazione del finanziamento nonostante tutti gli elementi dimostrativi del perfezionamento del contratto fossero presenti all'interno del fascicolo della procedura.

Ciò in quanto a corredo dell'istanza di ammissione al passivo erano stati prodotti anche gli estratti conto relativi a ciascuna erogazione, i quali essendo presenti nel fascicolo della procedura, erano stati acquisiti nella sfera conoscitiva dell'autorità giudiziaria, la quale avrebbe potuto esaminarli direttamente senza impedimento. 

 La decisione della Corte di Cassazione

I giudici amministrativi, richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale hanno evidenziato che gli atti e i provvedimenti attinenti al procedimento fallimentare, formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria nel progressivo evolversi del fallimento, vengono raccolti nel fascicolo di cui all'art.90 L. fall..

Questa norma ha portata generale e trova applicazione anche al procedimento di opposizione allo stato passivo, con la conseguenza che i suddetti atti e provvedimenti rimangono nella disponibilità del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale (cfr. (Cass. 23138/2020).

Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la libera accessibilità al fascicolo della procedura, da parte dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento, ha ad oggetto soltanto gli atti e i provvedimenti formati dagli organi della procedura o assunti dall'autorità giudiziaria e non anche i documenti prodotti a suffragio della domanda di insinuazione al passivo. Questi ultimi "pur essendo ora ricompresi nel fascicolo informatico della procedura, devono essere specificamente indicati, a pena di decadenza, all'interno dell'atto di opposizione, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per poter poi essere utilizzati". Infatti a norma del suddetto art.99, comma 2, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere a pena di decadenza "le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti".

 Sul punto, la più recente giurisprudenza ha specificato che "l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4, legge fall., deve soltanto indicare i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito" (cfr., ex plurimis, Cass. 25663/2020, Cass. 5570/2018, Cass. 12548/2017, Cass. 12549/2017).

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la conclusione cui è giunto il Tribunale, allorquando, avendo rilevato che 1) nel proporre opposizione il ricorrente non ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la conclusione del contratto e la sua esecuzione e 2) il ricorrente, non ha espresso l'intento di richiedere l'acquisizione di atti eventualmente allegati al fascicolo della procedura, ha affermato che il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall'art.99, comma 2, n. 4, l. fall.

Sulla base di queste argomentazioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.  

 

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