Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

P.E.I.: insindacabilità della quantificazione delle ore di sostegno assegnate

Imagoeconomica_1307169

Con sentenza n.8379/2022 del 22/06/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha affrontato il tema della quantificazione delle ore assegnate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) al fine di verificarne la sindacabilità da parte del giudice amministrativo.

(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del TAR.

I fatti di causa

I ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, hanno chiesto

  • l'annullamento del P.E.I. adottato dall'istituto scolastico, con il quale sono state assegnate al figlio minore disabile n.14 ore di sostegno in luogo delle 22 ore previste dalla norma,
  • nonché il riconoscimento del diritto del minore medesimo ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo l'indicato rapporto 1/1, ossia per 22 ore settimanali.

A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno dedotto in particolare l'eccesso e/o abuso di potere degli organi dell'amministrazione scolastica.

Costituitisi in giudizio l'istituto scolastico e l'Ufficio Scolastico della Regione, la causa è stata assunta in decisione.

La decisione del Consiglio di Stato

Nel merito i giudici amministrativi hanno rilevato che nell'elaborazione del PEI l'amministrazione è titolare di un potere di natura tecnico – discrezionale, che mira a determinare il migliore intervento di sostegno in relazione ai bisogni specifici dell'alunno disabile. 

 In relazione alla quantificazione delle ore di sostegno il Tar ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale al P.E.I. spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all'educazione e all'istruzione del disabile e che "La quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell'ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell'equipe multidisciplinare di cui all'art. di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ad essa spetta il compito, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l'intervento di sostegno ai specifici bisogni dell'alunno interessato. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili, pertanto, non può quindi essere operata in questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l'attività tecnico discrezionale dell'amministrazione, ma deve essere contenuta nel suddetto PEI, alla cui redazione l'Amministrazione è, come detto, obbligata." (cfr. Tar. Campania – Napoli, sez. IV, 12 maggio 2020, n. 1714 richiamata).

Il Tar ha evidenziato che nel PEI impugnato l'amministrazione ha ampiamente valutato la situazione del minore, le sue esigenze e gli obiettivi da raggiungere. Infatti la P.A. ha distinto le diverse aree funzionali della persona, quali 1) l'"area affettivo – relazionale"; 2) l'"area espressivo - comunicativa"; 3) l'"area abilità motorie – prassiche"; e 4) l'"area cognitiva e degli apprendimenti", assegnando n.14 ore di sostegno e n.8 ore di assistenza con personale educativo per un totale di n.22 ore, pari nel complesso all'intera frequenza scolastica.

 A parere del Tar, questa valutazione non appare illogica, ingiusta o manifestamente erronea, sia perché è stato assegnato un elevato numero di ore, sia in considerazione del grado non severo della patologia da cui il minore è affetto (disabilità intellettiva di grado lieve e problemi di attenzione).

Tra l'altro il Tar ha messo in evidenza che l'idoneità del PEI adottato si evince anche che dai risultati positivi conseguiti; infatti dal verbale del GLO (Gruppo operativo inclusione) emerge che la maggior parte degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dall'alunno.

Infine il Tar ha negato la possibilità di riconoscere rilevanza, ai fini della quantificazione delle ore, ai certificati medici prodotti dai ricorrenti, nei quali il medico formula una richiesta di predisporre un insegnante di sostegno per il massimo di ore consentite dalla legge; ciò in quanto tali certificati contengono una richiesta generica che non indica specificamente la necessaria assegnazione di un insegnante di sostegno in via esclusiva al minore.

Per le ragioni suesposte il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), ha respinto il ricorso.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il nuovo art. 603 bis, c.p. si applica ai datori d...
Insinuazione al passivo. Contenuto e libera access...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito