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Assegno di mantenimento, SC: “Non può essere aumentato solo per l’alto reddito del padre”

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Con l'ordinanza n. 25134 depositata il 10 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla congruità dell'importo determinato dalla Corte territoriale in relazione ad un assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, ha precisato che non è possibile aumentare l'assegno di mantenimento basandosi solo sulla notevole disponibilità economica del padre, senza guardare alle reali esigenze del minore ed alle condizioni patrimoniali dei coniugi.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Bergamo disponeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato in assenza di matrimonio con collocazione prevalente presso la madre, stabiliva le modalità di incontro tra il padre e il piccolo e determinava in Euro 800,00 mensili il contributo dovuto dall'uomo per il mantenimento del minore.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Brescia rideterminava la misura dell'assegno di mantenimento, elevandolo ad Euro 1.500,00 mensili.

Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione della Corte di merito la quale – a suo dire – aveva rideterminato l'assegno mensile senza fare riferimento alcuno alle attuali e concrete esigenze di vita del minore, e senza operare una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, come prescritto dagli artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c.. 

In particolare, il ricorrente affermava che l'art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che consideri anche ogni altra risorsa economica (quali il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati) e le capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, finendo per svolgere un'indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.

A siffatta indagine comparativa si ispira anche l'art. 337 ter c.p.c., con specifico riferimento alla fattispecie dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.

I Supremi Giudici ricordano che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, ecc…

Tutte le summenzionate esigenze, potenzialmente, devono trovare copertura con l'assegno di mantenimento; nel concreto spetta al giudice di merito, quando deve determinare l'ammontare dello stesso, individuare, oltre alle esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089; Cass., 22/03/2005, n. 6197). 

Gli Ermellini rilevano quindi come, nel caso concreto, il decreto emesso dalla Corte d'appello non si sia attenuto a tali summenzionati principi, sicché la motivazione sul punto si palesa «apparente», secondo il disposto del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054)

In particolare, si censura la decisione impugnata per non aver concretamente valutato le esigenze del minore e le condizioni patrimoniali dei genitori.

Per quanto concerne le esigenze del minore, infatti, il giudice del gravame si è limitato a dedurre – del tutto genericamente, e senza alcun riferimento specifico al caso concreto – l'impossibilità di quantificare «con precisione aritmetica [ ... ] le esigenze di un bambino che viva in ambienti familiari particolarmente benestanti», con la conseguente necessità di fare riferimento ad un criterio equitativo. Per quanto attiene, alle condizioni patrimoniali dei genitori, la Corte si è limitata ad un altrettanto generico ed apodittico riferimento «alle oltremodo consistenti risorse reddituali del padre», pervenendo - sulla base di patrimoniali di questa mera asserzione — alla conclusione di dover reputare «congruo rideterminare l'onere in parola in euro 1.500,00 mensili».

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso e rinvia alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 

 

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