Con la sentenza n. 9950 del 21 gennaio 2016, la Terza Sezione Penale della Cassazione, nell’esaminare il ricorso proposto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Difesa, contro il provvedimento del Tribunale di Riesame di Catania sulla conferma del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone avente ad oggetto il c.d. impianto MUOS di Niscemi, ha avuto modo di affermare la competenza territoriale del giudice di Caltagirone. Il Ministero della Difesa aveva infatti sollevato col primo motivo del ricorso il difetto di competenza territoriale del GIP di Caltagirone che aveva emesso il provvedimento di sequestro preventivo. Tale motivo trovava il suo fondamento, a parere del ricorrente Ministero, nell’intervenuta normativa di cui ai decreti legislativi n 155 e 156 del 2012 come modificata dall’art. 8 del D.Lgs. n. 8/2014 in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in base alla quale la giurisdizione sul territorio del comune di Niscemi dal Tribunale di Caltagirone è stata attribuita a quella del Tribunale di Gela a far data dal 13 settembre 2013. La Corte ha respinto tale motivo ritenendo il Giudice territoriale di Caltagirone pienamente competente in applicazione della regola in base alla quale i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è pervenuta agli uffici del PM entro il 13 settembre 2013. Nel caso del Muos la Corte ha fatto rilevare che la prima notizia di reato era risalente al 2011 e il fatto , a prescindere delle ulteriori evoluzioni sia in relazione ai soggetti indagati che alle dinamiche di natura amministrativa in ordine alla legittimità delle autorizzazioni, deve essere comunque considerato identico. Alla luce di ciò, poiché la notizia di reato è pervenuta agli uffici del PM già nel 2011 e quindi in data antecedente il 13 settembre 2013,la Corte ha affermato la competenza del GIP di Caltagirone.
Altro aspetto, che in questa sede va sottolineato, su cui la Corte ha avuto modo di fare delle interessanti valutazioni, è quello relativo al significato del principio della tutela ambientale.
La Corte nel respingere gli altri motivi del ricorso proposto dal Ministero della Difesa vertenti su una presunta mancanza delle condizioni previste dalla normativa per l’emanazione del sequestro preventivo, ha affermato che in “ tema di sequestro quel che conta è la effettiva consumazione, a livello indiziario del reato ipotizzato”
Infine La Corte in maniera categorica ha affermato che la realizzazione di qualsiasi opera abusiva anche incompleta ( per come sosteneva il Ministero essere l’impianto Muos) per il solo fatto che è intervenuta in un sito sotto la tutela paesaggistica - il Muos è stato realizzato all’interno di una area protetta R.N.O. Sughereta di Niscemi sottoposta tra l’altro al vincolo SIC ( sito di interesse comunitario per la difesa della biodiversità nei percorsi di Natura 2000) - di per sè costituisce, a prescindere della sua messa in funzione, periculum in mora.
Il periculum si concretizza già col solo elemento del “carico urbanistico” che l’opera, essendo stata realizzata in un sito sottoposto a vincolo, già necessariamente comporta. In maniera semplicistica potremmo riassumere il ragionamento logico giuridico della Corte in questi termini: la struttura è stata realizzata in un sito sottoposto a vincolo di tutela ambientale; la realizzazione della stessa comporta necessariamente “ un carico urbanistico” ( intendendosi per carico la presenza sul sito di mezzi e persone, ); il periculum in mora si concretizza nella stessa esistenza della struttura in un sito vincolato.
Vogliamo concludere questo commento con le parole che la stessa Corte ha utilizzato per spiegare il significato di danno all’ambiente : “ Va ricordato al riguardo che l’ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l’uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell’individuo e della collettività" (Sez 3 n. 421- 10.11.1982. Rv 156964)
Per tali motivi la V Sez. Penale ha ritenuto persistere le esigenze cautelari per l’efficacia del sequestro, ricordando che comunque l’opera a tuttora è priva di autorizzazioni amministrative.
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