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L’amministratore ha diritto al compenso per lavori straordinari eseguiti prima della sua revoca?

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Riferimenti normativi: Artt.1129 - 1720 c.c.

Focus: L'amministratore di condomìnio nel periodo intercorrente tra la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore può liquidarsi il compenso per l'attività di contabilità relativa ai lavori straordinari già effettuati?

Il caso: Il Tribunale di Palermo con la sentenza n.2344 del 30 maggio 2022 si è pronunciato sulla questione nella controversia sollevata da un condomìnio avverso l'amministratore revocato. Nel caso di specie, il condomìnio ha citato in giudizio l'amministratore per avere emesso due bonifici a proprio favore, prima della consegna al nuovo amministratore, a titolo di compenso per l'attività di contabilità straordinaria inerente i lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale.

A detta del condomìnio tali somme sono state illegittimamente trattenute dal convenuto dopo la delibera assembleare di revoca della propria carica. Il condomìnio, inoltre, ha eccepito l'assenza di delibera autorizzativa del pagamento della somma di € 5.293,44 a titolo di compenso per attività straordinaria. Di conseguenza, l'attore ha chiesto la condanna dell'amministratore alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta ed al rimborso delle spese di lite. A sua difesa il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito che non gli era stato contestato il diritto a percepire il compenso determinato nella misura del 2% dei lavori straordinari, come si evinceva dalla delibera assembleare. Il giudice, nell'assumere la decisione in merito alla questione, ha tenuto conto del fatto che << tra la delibera di revoca del precedente amministratore e di nomina del nuovo e l'effettivo inizio dell'attività da parte di quest'ultimo, intercorre un periodo di tempo, indicato come "prorogatio imperii", durante il quale l'ex amministratore deve effettuare le attività urgenti ed ordinarie nell'interesse del condominio, tra le quali possono annoverarsi i pagamenti dei debiti scaduti >>.

Nella fattispecie, il condomìnio non ha contestato il diritto dell'amministratore al pagamento dei compensi per l'attività prestata. La sua pretesa è stata fondata esclusivamente sul fatto che i bonifici erano stati effettuati dall'amministratore in data successiva alla delibera di revoca del medesimo ed antecedente alla consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore. In merito all'eccezione dell'attore relativa all'assenza di delibera autorizzativa del pagamento della somma di € 5.293,44 a titolo di compenso per attività straordinaria, il giudice, tenuto conto che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, ha affermato che non poteva essere esaminata nel giudizio in corso essendo stata proposta tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, in quanto infondato perché il condomìnio non ha contestato il diritto dell'amministratore al compenso deliberato dall'assemblea condominiale. 

 

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