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Il personale Ata e l'emergenza Coronavirus: i chiarimenti del Miur

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 Con nota n. 323 del 10 marzo 2020, il Miur ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attività del personale ATA che non può essere sospesa del tutto stante la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, nonostante le attività didattiche in presenza siano state oggetto di sospensione.

Ma come si concilia questa necessità con l'obiettivo di limitare lo spostamento delle persone per evitare la diffusione dell'epidemia Covid-19?

Innanzitutto consentire il lavoro agile:

  • al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche;
  • ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento.

Tale modalità di lavoro garantisce il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, evitando lo spostamento del personale. In alcuni casi, la modalità di lavoro in questione non è possibile. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni degli assistenti tecnici, addetti alla manutenzione dei laboratori di loro pertinenza. La presenza di detto personale a scuola diventa indispensabile soprattutto per preservare materiali deperibili e per supportare l'amministrazione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza.

 Altri servizi che non è possibile svolgere in modalità "lavoro agile" sono:

  • quello «del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, al fine di salvaguardare il patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto»;
  • le prestazioni svolte dai collaboratori scolastici, dai cuochi, dai guardarobieri e dagli infermieri. In questi casi, «constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, il Dirigente deve limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti».

La continuità di questi servizi va salvaguardata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 o dai provvedimenti datoriali, ma va, sempre, bilanciata con la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Per tale motivo, tali prestazioni saranno rese: 

  • secondo le modalità di turnazione e secondo altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale;
  • tenendo conto delle condizioni di salute, della cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, del pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per coloro che prestano servizio fuori dal comune di residenza.

Proprio al fine di contenere gli spostamenti, il Dirigente scolastico valuterà se il personale in questione ha periodi di ferie non godute. In tali casi, nel rispetto del vigente CCNL, la mancata prestazione lavorativa potrà essere sopperita attraverso la fruizione delle predette ferie entro il mese di aprile.

In mancanza , ove ciò non sia possibile o ove non sia possibile attuare il lavoro agile, se il lavoratore mancherà di svolgere la prestazione, a tale ipotesi  potrà trovare applicazione l'art. 1256, comma 2, c.c., secondo cui «sl'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento».

Questo sta a indicare che il prestatore, in tale contesto di emergenza sanitaria, non sarà responsabile nel caso di mancata prestazione lavorativa e quindi non dovrà subire le conseguenze del mancato adempimento. 

 

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